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Ordinanza — n. 30981/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses administrative appeal due to voluntary withdrawal creating a lack of legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30981/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the administrative appeal inadmissible due to the plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit. Ada Starna had previously lost her case against the Ministry of Education regarding fixed-term contract legality, but later withdrew her cassation request before the hearing. The court ruled that this withdrawal resulted in a lack of legal interest, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 103, 104, 105 c.p.c.; Withdrawal of appeal by the appellant creates a lack of legal interest, rendering the cassation request inadmissible without cost allocation.

Parole chiave

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lack of legal interest voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural dismissal administrative litigation contratto d'insegnamento contratti a tempo determinato successivi contratto di allenatore

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
Art. 105 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 30088-2017 proposto da: STARNA ADA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO PISTILLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2808 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2724/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2017 R.G.N. 9017/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 12 giugno 2017, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Viterbo nel giudizio promosso da Ada Starna nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riformando, in accoglimento dell'appello del Ministero, la predetta decisione, rigettava la domanda della Starna, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante, nell'arco temporale 2003/2007, aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale collaboratrice amministrativa (personale amministrativo, tecnico, ausiliario) per supplenze a vario titolo, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e, in subordine, il risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver la Starna, immessa nei ruoli del personale del Ministero e così stabilizzata, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; ; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Starna, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il Ministero intimato si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa la Starna depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza dà atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di • interesse, senza attribuzione delle spese non avendo il Ministero intimato svolto difesa alcuna

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nell