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Ordinanza — n. 30979/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawn interest and mutual expense compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30979/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner withdrew the request before the hearing, resulting in a lack of interest. The lower court had previously rejected the claim for contract illegitimacy and damages, finding the petitioner already compensated. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the petitioner withdraws the request before the hearing, creating a lack of interest, and the opposing party's costs are compensated.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest mutual expense compensation cassation inadmissibility procedural withdrawal impugnazione di decisioni amministrative sanzione disciplinare dell'avvocato revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25513-2017 proposto da: SILVI PIERVINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO PISTILLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2805 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2379/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2017 R.G.N. 393/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 3 maggio 2017, la Corte d'Appello di Roma chiamato a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Viterbo sulla domanda proposta da Piervincenzo Silvi nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riformando, in accoglimento dell'appello del Ministero, la predetta decisione, rigettava la domanda del Silvi avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante nell'arco temporale 2004/2008 aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale docente supplente coprendo posti vacanti su organico di diritto con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il Silvi, immesso nei ruoli del personale del Ministero e così stabilizzato, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Silvi, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa il Silvi depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza dà atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Ro