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Ordinanza — n. 30972/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal where invalid company transfer creates dual employment relationships, leaving original employer liable for wages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30972/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that rejected the employee's opposition to an injunction for unpaid wages. The employee argued that an invalid company transfer created a dual employment relationship, allowing him to claim wages from the original employer while receiving a mobility allowance from the new, ineffective employer. The court held that when a transfer is declared invalid, a new factual employment relationship arises, breaking the continuity of the original contract and preventing the employee from claiming retributive wages from the original employer.

Regesto Legislator

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Art. 1406 cod. civ.; Art. 2112 cod. civ.: When a company transfer is declared invalid, the original employment relationship does not continue; instead, a new relationship is formed with the new employer, severing the link for wage claims against the original employer.

Parole chiave

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invalid company transfer dual employment relationships continuity of employment wage payment obligation mobility allowance original employer liability Art. 2112 cod. civ. indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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Art. 1406 cod. civ.
che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.
Art. 2112 cod. civ.
Conseguenziale alla ricostruzione della vicenda giuridica connotata da inefficacia della cessione ex art. 2112 cod.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 900.00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 1406 cod. civ
con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1406 cod. civ.
art. 2112 cod. civ
Conseguenziale alla ricostruzione della vicenda giuridica connotata da inefficacia della cessione ex art. 2112 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29092/2019
Cass. n. 29092/2019, Cass.
Cass. n. 16793/2020
Cass. n. 16792/2020
Cass. n. 16710/2020
Cass. Sez. Un. n. 2990/2018
Sez. Un. n. 2990/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 34154-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano e difendono - ricorrente - 2022 contro 1904 GAZZILLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO, ERNESTO MARIA w CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3291/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2018 R.G.N. 3233/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 3291/2018 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione proposta da Telecom Italia s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Raffaele Gazzillo, avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni riferite ai mesi di febbraio ed aprile 2014, oltre accessori;

2. la sentenza impugnata, premesso che in seguito alla inefficacia della cessione di azienda da Telecom Italia s.p.a. a Ceva Logistic s.r.l., giudizialmente accertata con sentenza divenuta definitiva, il Gazzillo, offerte senza esito le proprie prestazioni di lavoro a Telecom Italia s.r.l. che non aveva provveduto alla riammissione in servizio del lavoratore, aveva agito in via monitoria per il recupero delle retribuzioni a titolo di risarcimento del danno, ha fondato la statuizione di conferma del rigetto della opposizione di Telecom Italia s.p.a. al decreto ingiuntivo sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro instaurato dal Gazzillo con la detta società; ha quindi escluso che sul rapporto di lavoro con Telecom Italia s.p.a. potessero spiegare efficacia le vicende relative al rapporto di lavoro instaurato di fatto con la cessionaria Ceva Logistic s.r.l. ed in particolare l'opzione del lavoratore per l'indennità luogo di reintegra effettuata in conseguenza della positiva impugnazione giudiziale del licenziamento intimato al Gazzillo da quest'ultima società; ha in particolare escluso che l'esercizio del diritto di opzione in luogo della reintegra valesse anche quale accettazione dell'avvenuto trasferimento di azienda e ritenuto che in relazione al periodo dedotto in causa il Gazzillo non avesse percepito redditi da portare in detrazione precisando che l'indennità di mobilità erogata al lavoratore quale trattamento previdenziale era sottratta per costante giurisprudenza di legittimità alla regola della compensati° lucri cum damno;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1406 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato la irrilevanza nei confronti del soggetto cedente degli atti estintivi del rapporto di lavoro intervenuti tra la lavoratrice ed il cessionario; contesta, infatti, la ritenuta duplicità di rapporti per la ipotesi di cessione inefficace;

2. il motivo deve essere respinto alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità del rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare.

Conseguenziale alla ricostruzione della vicenda giuridica connotata da inefficacia della cessione ex art. 2112 cod. civ. in termini di duplicità di rapporti di lavoro è l'affermazione della inidoneità delle vicende relative al rapporto (di fatto) instaurato con la cessionaria ad incidere sul rapporto (giuridicamente continuato) con il soggetto cedente. In questa prospettiva, in coerenza con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass. n.16793/2020, Cass. n.16792/2020, Cass. n.16710/2020) maturati a partire da Cass Sez.

Un. n. 2990/2018, deve affermarsi che laddove venga accertata l'illegittimità della cessione di un ramo di azienda, permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni, risultando nello specifico, in assenza di aliunde perceptum detraibile, priva di concreto rilievo la qualificazione giuridica della pretesa, come di natura risarcitoria e non retributiva, da parte del lavoratore;

3. in base alle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore deduzione ed eccezione il ricorso deve essere respinto;

4. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma i bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 900.00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma i bis dello ste