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Ordinanza — n. 30960/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the plaintiff's withdrawal without proper notification to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30960/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the plaintiff withdrew the request before the hearing without notifying the opposing party or their counsel. Although the withdrawal was recorded, the lack of formal communication meant the procedural requirement for valid withdrawal was not met. Consequently, the appeal was rejected for a subsequent lack of interest, and court costs were compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: A withdrawal of appeal filed before the hearing is ineffective if not communicated to the opposing party, resulting in the appeal being declared inadmissible for subsequent lack of interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest procedural inadmissibility notification requirement cassation procedure personale a contratto restituzione dell'indennità per lavoro ridotto occupazione sostitutiva esigibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019).
Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014
13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019).
Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014
13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19621/2017 R.G. proposto da Natalia Fabiani, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazario Sauro 16; - ricorrente - contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5975/2016 pubblicata il 6 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Natalia Fabiani ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: aveva stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica quale docente; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatric dell'apposizione del termine; i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stat prestato per un periodo superiore a tre anni.

La ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/77/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 212 del 2010, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittimi i contratti a termine stipulati, con condanna di parte resistente a risarcire i danni in misura pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione.

Natalia Fabiani ha proposto appello. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto anch'esso autonomo appello.La Corte d'appello di Roma, riuniti i due gravami, con sentenza n. 5975/2016, ha accolto il solo appello del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, rigettando l'originaria domanda di Natalia Fabiani. A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che Natalia Fabiani aveva svolto solo un incarico di supplenza su organico di diritto e che gli altri contratti indicati erano stati stipulati su organico di fatto o su supplenze temporanee.

Natalia Fabiani ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia prima della celebrazione dell'udienza che, però, non risulta sia stato notificato alla controparte o comunicato al suo difensore. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019). In ragione dell'esito della lite, le spese sono compensate. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo il prevalente orientamento di questa S.C., condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014).

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta caren a d'interesse; - compensa le spese. Così deciso in Roma, nella ca