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Ordinanza — n. 30959/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal, resulting in inadmissibility by lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30959/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs withdrew their request before the hearing date. The original lower court had rejected the claim regarding the illegality of fixed-term contracts used for temporary staffing between 2000 and 2009. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable due to the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a party withdraws the appeal before the hearing, the appeal is declared inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility fixed-term contracts temporary staffing Cassation procedure costs compensation personale a contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 19628-2017 proposto da: BASILI ANNAROSA, AMMANNATO LAURA, FINOCCHI STEFANO, LOMBARDI STEFANIA, MARINI FEDERICA, PUGLISI SERGIO, TRAPE' ALESSANDRA, TURCHETTI ALESSANDRA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO PISTILLI; 2022 - ricorrenti - 2803 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 919/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2017 R.G.N. 8184/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 20 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma chiamato a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Viterbo sulla domanda proposta da Annarosa Basili e altri 13 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riformando, in accoglimento dell'appello del Ministero, la predetta decisione assunta nei confronti di Annarosa Basili, Laura Ammannato, Maria Antonella Bellavia, Stefano Finocchi, Stefania Lombardi, Federica Marini, Claudia Narduzzi, Sergio Puglisi, Alessandra Trapè e Alessandra Turchetti rigettava la domanda dei predetti istanti, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali i medesimi, nell'arco temporale 2000/2009 avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero per supplenze a vario titolo, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non ricorrere nei riguardi degli indicati istanti l'ipotesi dell'abuso dell'impiego a termine in quanto tutti i contratti stipulati risultano non essere destinate a coprire vacanze di organico di diritto o essere riferiti a supplenze annuali per un periodo non superiore ai 36 mesi; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono Annarosa Basili, Laura Ammannato, Stefano Finocchi, Stefania Lombardi, Federica Marini, Sergio Puglisi, Alessandra Trapè e Alessandra Turchetti, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza dà atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Ro