Cassation appeal dismissed due to withdrawn interest and mutual expense compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest and ordered mutual compensation of litigation costs. The original appeal challenged a lower court's rejection of claims against the Ministry of Education regarding indefinite-term contracts and EU law violations. The court ruled the appeal inadmissible because the plaintiffs withdrew their request before the hearing, eliminating the standing to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 37, 38 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the applicant withdraws the request before the hearing, resulting in a lack of interest, and the opposing party's costs are compensated.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 19630-2017 proposto da: PERNICE ANNA, CERBINI GRAZIA MARIA, NERI OLGA, ZAPPI SABINA, STRADA MARIA VITTORIA, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO PISTILLI; - ricorrenti - contro 2598 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in -ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 702/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2017 R.G.N. 5195/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 9 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da Anna Pernice, Maria Grazia Cerbini, Olga Neri, Maria Vittoria Strada e Sabina Zappi nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali le istanti per diversi anni avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero, coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto, quali docenti o personale ATA con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver le istanti, immesse nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; che per la cassazione di tale decision ric. rrono utte le originarie istanti, affidando l'impugnazione morr unico ígibil i • cui resiste, con controricorso, il MIUR; che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa le ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto, disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nell'adunanza c