Cassation court dismisses appeal due to withdrawn claim and mutual cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs voluntarily withdrew their request before the hearing. Although the lower courts had rejected the claim regarding permanent contracts for public servants, the plaintiffs abandoned their litigation strategy. Consequently, the court dismissed the case and ordered mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 37, 38 c.p.c.; When a party withdraws an appeal before the hearing, the court declares it inadmissible due to lack of interest and orders mutual cost compensation.
Parole chiave
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te ORDINANZA sul ricorso 17367-2017 proposto da: CELESTINI SARA, CIANCALEONI MARIA ANITA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO PISTILLI; - ricorrente - contro 2022 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA 2596 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 1018/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 7 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da Sara Celestini e Maria Anita Ciancaleoni nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali le istanti avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero, coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto, la prima quale docente dal 12.1.2004 e la seconda quale personale ATA dall'1.9.2002 con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver le istanti, immesse nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; che per la c•ssazione di tale deci ion ricorrono entram e-L9 originarie an i, a isando l'impugnazion- cui resiste, con controricorso, il MIUR; che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa le ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto, disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Rom