Ordinanza Interlocutoria — n. 30641/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe: ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 24980/2019 r.g. proposto da: CASARTELLI ANGELO rappresentato e difeso dall'avv. Luca Perego - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 38 2019, pubblicata in data 20.2.2019. 32(f Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Dott. Daniela Calafiore RILEVATO CHE: il ricorso risulta invalidamente notificato presso l'Avvocatura distrettuale di Milano, in luogo che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica, di cui deve - quindi - disporsi la rinnovazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 30641/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 24980/2019 r.g. proposto da: CASARTELLI ANGELO rappresentato e difeso dall'avv. Luca Perego - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 38 2019, pubblicata in data 20.2.2019. 32(f Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Dott. Daniela Calafiore RILEVATO CHE: il ricorso risulta invalidamente notificato presso l'Avvocatura distrettuale di Milano, in luogo che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica, di cui deve - quindi - disporsi la rinnovazione.
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e: ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 24980/2019 r.g. proposto da: CASARTELLI ANGELO rappresentato e difeso dall'avv. Luca Perego - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 38 2019, pubblicata in data 20.2.2019. 32(f Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Dott. Daniela Calafiore RILEVATO CHE: il ricorso risulta invalidamente notificato presso l'Avvocatura distrettuale di Milano, in luogo che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica, di cui deve - quindi - disporsi la rinnovazione.
P.Q.M.
ordina la rinnovazione della notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate Riscossioni presso l'Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Quarta civile della Suprema Corte di Cassazione, 11 13 ottobre 2022.