Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30610/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Equitalia's appeal, ruling it lacks standing to oppose tax collection entries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30610/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment that had declared the first-instance ruling null due to lack of adversarial proceedings. The appellant, Equitalia Sud S.p.A., argued it should have been a proper defendant, but the court held that only the tax-imposing entity possesses the exclusive right to contest the contributory claim's merits. Consequently, Equitalia's opposition was procedurally invalid, leading to the annulment of the lower court's decision without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39, d.lgs. n. 112/1999; Art. 24, d.lgs. n. 46/1999: In social security collection matters, the right to contest the merit of the contributory claim belongs exclusively to the tax-imposing entity, excluding the collection agent from such opposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimazione passiva riscossione contributi opposizione estratto ruolo ente impositore nullità contraddittorio d.lgs 112/1999 cassazione senza rinvio opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 39, d.lgs. n. 112/1999
Art. 24, d.lgs. n. 46/1999
Art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002
46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv.
Art. 382, ultimo comma, c.p.c.
artt. 100 c.p
che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 7514 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 15619-2016 proposto da: COLORISI CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 938 in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTA SCAGLIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1369/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 07/01/2016 R.G.N. 651/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.1.2016, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato la nullità per difetto di integrità del contraddittorio della pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Carmelo Colorisi avverso l'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse in suo danno per contributi non pagati; che avverso tale pronuncia Carmelo Colorisi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'opposizione all'estratto di ruolo, siccome volta ad accertare l'insussistenza della pretesa contributiva, non poteva svolgersi che nei confronti dell'ente impositore, che in specie non era stato chiamato in giudizio, senza considerare che, a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, cit., la concessionaria dei servizi di riscossione doveva invece reputarsi pienamente legittimata a resistere, essendo piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l'ente impositore; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che, competendo la legittimazione a contraddire al solo ente impositore, la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse di parte ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. (come invece ritenuto dalla sentenza impugnata), determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo; che, nel caso di specie, il rilievo d'ufficio del difetto di legitimatio ad causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (così Cass.

S.U. n. 7514 del 2022, cit.); che le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte;che, in considerazione dell'esito della lite, non si ravvisano i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; P. Q. M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza