Cassation annuls appeal ruling dismissing Surace's opposition against Equitalia for lack of standing under social security collection laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment that had dismissed Giuseppa Surace's opposition against Equitalia Sud S.p.A. regarding tax collection records. Surace argued that Equitalia lacked standing to be sued, while Equitalia contended it was fully legitimated to resist claims under specific collection regulations. The court ruled that for social security contributions, only the tax-imposing entity has exclusive standing to contest the debt's merits, rendering Equitalia's involvement legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, d.lgs. n. 112/1999; Art. 24, d.lgs. n. 46/1999: In social security collection matters, the tax-imposing entity holds exclusive standing to contest the debt's merits, excluding the collection agent from such litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15613-2016 proposto da: SURACE GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 937 in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTA SCAGLIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1368/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 07/01/2016 R.G.N. 650/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.1.2016, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato la nullità per difetto di integrità del contraddittorio della pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Giuseppa Surace avverso l'estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse in suo danno per contributi non pagati; che avverso tale pronuncia Giuseppa Surace ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c. e 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'opposizione all'estratto di ruolo, siccome volta ad accertare l'insussistenza della pretesa contributiva, non poteva svolgersi che nei confronti dell'ente impositore, che in specie non era stato chiamato in giudizio, senza considerare che, a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, cit., la concessionaria dei servizi di riscossione doveva invece reputarsi pienamente legittimata a resistere, essendo piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l'ente impositore; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.
S.U. n. 7514 del 2022); che, competendo la legittimazione a contraddire al solo ente impositore, la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse di parte ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. (come invece ritenuto dalla sentenza impugnata), determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo; che, nel caso di specie, il rilievo d'ufficio del difetto di legitimatio ad causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (così Cass.
S.U. n. 7514 del 2022, cit.); che le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte;che, in considerazione dell'esito della lite, non si ravvisano i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; P. Q. M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nel