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Sentenza — n. 30557/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and settles dispute via conciliation agreement with full cost compensation between Telecom Italia and employees.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30557/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the cessation of the dispute matter following a joint conciliation agreement between the parties. Telecom Italia and the employees had previously contested the classification level and corresponding salary differences under the collective bargaining agreement. The court accepted the settlement terms, which included the integral compensation of all litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 165 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: When parties reach a conciliation agreement in judicial proceedings, the court must declare the cessation of the dispute matter and order the integral compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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cessation of dispute matter judicial conciliation agreement integral compensation of costs collective bargaining agreement salary classification dispute labor law settlement civil procedure termination avanzamento di scatto

Disposizioni normative citate

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Art. 165 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 36221-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 2667 contro BATTAGLIA VINCENZO, SACCO MICHELANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentati e difesi dall'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 692/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 1430/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG. 36221/2018

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 11 giugno 2018, la Corte di Appello di Milano in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Vincenzo Battaglia ha diversamente determinato la decorrenza delle somme al medesimo dovute a titolo di differenze retributive da Telecom Italia S.p.A., confermando, nel resto, la decisione impugnata che aveva accolto il ricorso proposto da Vincenzo Battaglia e Michelangelo Sacco e, dichiarata l'inefficacia dell'inquadramento giuridico al VI livello CCNL SIP, aveva riconosciuto l'inquadramento al quarto livello con l'assegnazione di mansioni uguali o corrispondenti a quelle svolte presso l'ASST, con ogni conseguenza retributiva. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia S.p.A., affidandolo a due motivi. Resistono, con controricorso, Vincenzo Battaglia e Michelangelo Sacco. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

f 7'41 Va preliminarmente rilevato come le parti abbiano presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite per cessazione della materia del contendere in virtù di verbali di conciliazione in sede sindacale siglati in data 20 maggio 2020. La richiesta congiunta deve ritenersi ritualmente formulata. Le parti hanno concluso accordi conciliativi in sede giudiziale concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite. PQM La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese di lite. Così deci