Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders cost compensation despite counterparty's mere signature on withdrawal. Withdrawal extinguished the case but did not prevent cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the appellant had regularized their contribution position, the withdrawal was validly notified and accepted by the opposing party's lawyer, satisfying procedural requirements under the Civil Procedure Code. The court ruled that while the case ended, the appellant remained liable for litigation costs because the counterparty's signature on the withdrawal document did not constitute the personal acceptance required to exempt the appellant from such expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.; Withdrawal extinguishes the case but does not exempt the appellant from costs unless the counterparty personally accepts the withdrawal with special mandate.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
e contributive) ORDINANZA sul ricorso 7939-2017 proposto da: MINUTO DEMETRIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato PAOLO PIZZUTI, presso lo studio del quale, in ROMA, PIAZZA DI PIETRA, 44, è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta a margine del controricorso, dagli avvocati ANGELO PANDOLFO E SILVIA LUCANTONI, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA BARBERINI, 47, elegge domicilio 73Z9 - controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di ente subentrante a EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già a sua volta incorporante di EQUITALIA SUD S.P.A., Agente della Riscossione della Provincia di Roma, - intimata - per la cassazione della sentenza n. 3948 del 2016 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, pronunciata il 7 luglio 2016 e depositata il 21 settembre 2016 (R.G.N. 1036/2013).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere Angelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1. Il signor Demetrio Minuto ha impugnato per cassazione, con tre motivi, la sentenza della Corte d'appello di Roma pronunciata il 7 luglio 2016 e depositata il 21 settembre 2016 (n. 3948 del 2016), che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 21620 del 2012 e ha così rigettato l'opposizione contro la cartella esattoriale n. 09720120141985661. Tale cartella, notificata 1'11 maggio 2012, ha intimato il pagamento dell'importo di Euro 85.552,24, a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2006 e 2007 e di relative sanzioni.
2. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha resistito con controricorso.
3. Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella qualità meglio specificata in epigrafe, non ha espletato attività difensiva.
4. La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
5. Prima della data dell'adunanza camerale, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal signor Demetrio Minuto e dal suo avvocato e comunicato il 18 maggio 2022 all'avvocato della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, unica controparte costituita, e all'avvocato che difendeva nel giudizio d'appello Agenzia delle Entrate - Riscossione, rimasta intimata in questo giudizio. Il ricorrente, nell'atto di rinuncia, ha dedotto di avere regolarizzato la posizione contributiva presso la Cassa controricorrente e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, del quale chiede l'estinzione, «con compensazione delle spese di lite, anche in considerazione della consensuale definizione delle pretese reciprocamente avanzate dalle parti». In data 24 maggio 2022, l'avvocato della parte controricorrente ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La rinuncia al ricorso è rispettosa delle cadenze temporali imposte dall'art. 390, primo comma, cod. proc. civ., in quanto è intervenuta prima dell'adunanza camerale fissata dinanzi a questa sezione. La rinuncia soddisfa, inoltre, i requisiti formali prescritti dall'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto è contenuta in un atto univocamente abdicativo, sottoscritto dall'avvocato e dalla parte (fra le molte, Cass., sez. lav., 14 aprile 2022, n. 12274). La rinuncia ritualmente notificata produce effetti e determina il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, a prescindere dall'accettazione della controparte, che nel giudizio di cassazione non è richiesta. La rinuncia risulta poi regolarmente comunicata all'avvocato dell'unica parte costituita, che, in base all'art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., ha apposto il visto. Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto, in applicazione dell'art.391 cod. proc. civ.
2. L'accettazione della controparte, nel giudizio di legittimità, rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese. L'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., prevede che la condanna alle spese non sia pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (di recente, Cass., sez. lav., 7 giugno 2022, n. 18339). In assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.).
Nel caso di specie, il procuratore della parte controricorrente si è limitato ad apporre il visto alla rinuncia. Il visto, necessario ai fini del perfezionarsi della rinuncia, non costituisce ragione per non far luogo a statuizione sulle spese (Cass., sez. II, 8 giugno 2022, n. 18368), in quanto non integra quell'adesione manifestata dalla parte personalmente o dal procuratore, autorizzato a tale scopo con mandato speciale, che si configura come la condizione indefettibile per non pronunciare sulle spese. Condizione che neppure la parte rinunciante ha dedotto, in quanto dà conto, nell'atto di rinuncia, soltanto di un visto del procuratore della parte controricorrente, prodotto come documento 2.
Le spese, pertanto, devono essere regolate e possono essere compensate, in ragione del comportamento processuale delle parti, già in altre occasioni valorizzato da questa Corte nel compensare ex art. 92 cod. proc. civ. le spese di un giudizio dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., sez. VI-lav., 6 aprile 2022, n. 11205; Cass., sez. lav., 9 febbraio 2022, n. 4151). A tale riguardo, viene in rilievo la definizione consensuale di tutte le pendenze, prospettata nell'atto di rinuncia e non contraddetta dalla parte controricorrente, che nessun rilievo critico e nessuna riserva ha mosso neppure rispetto alla richiesta del rinunciante di compensare le spese.
È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (fra le molte, Cass., sez. I, 7 giugno 2022, n. 18350), in quanto il relativo obbligo di pagamento discende dal fatto oggettivo - che nella specie non si ravvisa - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compens