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Ordinanza — n. 30515/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against dismissal for subjective cause due to lack of specific contestation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30515/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the company's appeal against a labor court decision upholding a dismissal for subjective cause. The court found the appellant's arguments lacked specificity, failing to identify precise evidentiary elements or detailed defenses regarding the alleged misconduct. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied the principle that a prior disciplinary act must be specifically contested to avoid double jeopardy.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 414, 416, 115 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the alleged error of law or fact is not precisely identified and linked to specific procedural acts or evidence adduced by the parties.

Parole chiave

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dismissal subjective cause specific contestation requirement ne bis in idem principle labor law appeal procedural specificity licenziamento abusivo cessazione d'impiego protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo perché nella raccomandata a mano, precedente alla contestazione dell'addebito, era stato indicato il comportamento recidivante.
Art. 414 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 3 I. 604/1966
Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n.
Art. 2104 cod. civ.
604/1966, dell'art. 2104 cod. civ. e 45 e 48 lett.
Art. 45 e 48 lett. g) CCBL
art. 2104 cod. civ
604/1966, dell'art. 2104 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 8053 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29298-2019 proposto da: CO. DI SER. SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVANA GIORDANO, CARMELA ANNA GRAZIA MAROTTA; - ricorrente - contro 1013 DAHEUR HALIMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI NEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARIDE CASINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 679/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/07/2019; R.G.N. 355/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.Rilevato che 1.11 Tribunale di Modena confermava il provvedimento emesso nella fase sommaria di rigetto delle domande proposte da Daheur Halima nei confronti di Co.Di.Ser. soc. coop. con riferimento alla illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato alla lavoratrice il 14/5/2015.

2. La Corte d'appello di Bologna, decidendo sul reclamo della lavoratrice, rilevava che, contrariamente a quanto affermato in sentenza dal Tribunale, nella lettera di contestazione degli addebiti del 2 aprile 2015 era stato contestato esclusivamente l'episodio del 28 marzo 2015, relativo alla omessa pulizia dei bagni presso la palestra Corassori, episodio rimasto non dimostrato per assenza di allegazioni probatorie al riguardo, mentre il "comportamento gravemente negligente e recidivo" cui si faceva riferimento nella lettera non integrava una contestazione ulteriore e diversa rispetto a quella specificamente censurata poiché relativa ad episodi, di cui avevano riferito le prove testimoniali, autonomamente sanzionati. Oltre alla carenza dovuta all'assoluta genericità della formulazione, quindi, era da escludere la sussistenza di un addebito per sommatoria senza un nuovo fatto provato che si aggiunga ai precedenti, altrimenti incorrendosi in un'inammissibile ipotesi di ne bis in idem.

6. Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.

7. Controparte si è costituita con controricorso. Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia per mancato 29298/2019 esame di elementi probatori, confermativi della mancata pulizia dei bagni della palestra Corassori il 27/2/2015, elementi che indica nella confessione contenuta nel ricorso introduttivo, contenente esplicita ammissione dell'addebito, nelle testimonianze acquisite da testi dedotti dalla lavoratrice, nelle fotografie, nel tenore letterale dei capitoli dedotti dalla società, dai quali trarre prova per presunzioni. 1.2.

Il motivo difetta di specificità, in assenza di precisa indicazione, localizzazione e trascrizione degli elementi che sarebbero stati trascurati, sollecitando, inoltre, un sindacato ulteriormente inammissibile ai sensi del testo novellato dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, che veicola il vizio motivazionale attraverso l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, neanche dedotto nel ricorso in esame, il quale si appunta, invece, sulla presunta mancata considerazione di mezzi istruttori (Cass., S.U. n. 8053 del 2014 e successi conformi).

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 115 c.p.c. in relazione agli oneri di prova facenti capo alle parti nei giudizi di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, rilevando che il convenuto ha l'onere di contestare i fatti affermati dalla controparte e che nel caso in disamina la lavoratrice aveva contestato l'insussistenza della condotta sanzionabile solo con il ricorso, non nelle giustificazioni orali e nel ricorso nella fase sommaria. 2.2. Anche detto motivo è privo di fondamento, poiché, premessa l'irrilevanza del contenuto delle lettere stragiudiziali ai fini della non contestazione, istituto avente valenza esclusivamente processuale, la censura nel resto è inammissibile in difetto di puntuale allegazione e trascrizione delle difese approntate dalla lavoratrice nella fase sommaria.29298/2019 3.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo perché nella raccomandata a mano, precedente alla contestazione dell'addebito, era stato indicato il comportamento recidivante. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché non rileva la raccomandata preventiva e informale, assumendo rilevanza esclusivamente la contestazione inserita nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento, mentre il rilievo attinente alla non rispondenza al vero della circostanza, affermata in sentenza, secondo la quale tutti gli addebiti erano stati già contestati, riguardando un punto ad abundantiam della motivazione, sorretta dall'affermata genericità della contestazione al riguardo, non assume, del pari, il carattere della decisività.

4. Per le stesse ragioni, legate all'esistenza di altra non censurata ratio decidendi, va respinto il motivo sub 4, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della I. 604/1966, dell'art. 2104 cod. civ. e 45 e 48 lett.

g) del CCBL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi, riguardante gli addebiti integranti la condotta della lavoratrice pregressa rispetto all'episodio principale oggetto di contestazione.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

P.Q.M.

29298/2019 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in C 4.000,00 per compensi, C 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso ar