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Ordinanza — n. 30404/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling early retirement pension must be delayed 12 months under general law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30404/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Lecce Court of Appeal's decision rejecting INPS's request to delay the early retirement pension by twelve months. The appellant argued that the general delay provision applies to all early retirement cases, not just those excluded by specific clauses. The court agreed, citing established precedent that the broad wording of the statute encompasses all early retirement scenarios, thereby overturning the lower court's interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 12 d. I. n. 78/10 conv. in I. n. 122/10; Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/1992: The general provision for a one-year delay in pension access applies to all early retirement cases, including those for invalids with over 80% disability, as the statute's broad subject matter covers all such access rights.

Parole chiave

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early retirement pension pension delay provision invalidity percentage statutory interpretation pension commencement date pensione d'invalidità accredito di vecchiaia età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d. I. n. 78/10 conv. in I. n. 122/10
Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/1992
In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29191/18
Cass. 2382/20
Cass. 1931/21
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2764-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocato LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; 2022 - ricorrente - 2753 contro CHIRIATTI ORONZA; - intimata - avverso la sentenza n. 1616/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/08/2016 R.G.N. 170/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello dell'Inps volto a posticipare di dodici mesi, ai sensi dell'art.12 d. I. n.78/10 conv. in I. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex arti., co.8 d. Igs. n.503/92 da Chiriatti Oronza con decorrenza dall'1.1.13. Riteneva la Corte d'appello che l'art.12 d. I. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'arti., co.8, d. Igs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l'Inps per un solo motivo. Chiriatti Oronza è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art.12 d. I. n.78/10 convertito in I. n.122/10. Sostiene l'Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'arti, co.8, d. Igs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell'art.12. Il motivo è manifestamente fondato.

Il presupposto di fatto richiesto per l'applicazione dell'art.12 d. I. n.78/10, ovvero la decorrenza dal 2011 del diritto alla pensione, risulta dal testo della sentenza. Quanto al profilo giuridico, questa Corte ha già avuto modo di affermare l'operatività dell'art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l'ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all'arti, co.8 d. Igs. n.502/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall'art.12 d.

I. n.78/10 (conv., con modif., nella I. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata con rinvio al giudice del merito per i conseguenti accertamenti in punto di condanna al pagamento dei ratei di pensione, e per la pronuncia sulle spese del presente grado. p.q.m. La Corte accoglie il motivo di ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del presente grado. Roma, deciso all'adunanza camerale del 8.7.22 Il Presidente Dr. Umberto Berrino FINZIO O GIL .77!ARIO Il Funzionario Giudiziario Deposit