Cassation court dismisses appeal against railway company, ruling double contribution unified payment not applicable to withdrawn appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinct and ordered the railway company to pay the opposing party's legal fees. The appellants had withdrawn their appeal, yet the court addressed the procedural requirement for the double contribution unified payment. It ruled that this fee applies only to rejected appeals or declarations of inadmissibility, not to withdrawn ones, thus rejecting any argument for its extension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution unified payment is a sanction of strict interpretation applicable solely to rejected appeals or declarations of inadmissibility, and cannot be extended by analogy to withdrawn appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S . P . A ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134, presso lo studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro DI STEFANO ALESSANDRO E LONGO ALESSANDRO, domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco FRANCESCHINIS e Lorenzo FRANCESCHINIS, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 142-2020della Corte di Appello di Milano depositata il 28.05.2020 N.R.G. 895/2019.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle contropartie che, in difettodi accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpr etazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, speseliquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Lorenzo FRANCESCHINIS, dichiaratosi antistatario. Roma, 12 ottobre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI