Cassation court dismisses appeal as case settled by parties' mutual agreement to withdraw claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished because the parties reached a voluntary settlement, with the appellant withdrawing the appeal and the appellee withdrawing the counterclaim. Sicilcassa S.p.A. had initially challenged a lower court ruling regarding pension fund contributions, but the dispute was resolved amicably in June 2022. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 comma 8 bis D.L. 28/10/2020 n. 137; When parties voluntarily withdraw opposing claims in a civil proceeding, the court must declare the case extinguished and compensate litigation expenses.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 25923-2015 proposto da: SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DIANA EMMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA MERCOGLIANO, rappresentata e difesa .. . dall'avvocato ALBERTO GATTUCCIO; - controri corrente - avverso la sentenza n. 1312/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/09/2015 R.G.N. 289/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Causa n. 17 SICILCASSA-DIANA Con ricorso depositato in data 12/11/2015 la Sicilcassa S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa ha impugnato la sentenza del 11/9/15 della Corte di Palermo pronunciata su questione di insinuazione in via privilegiata al passivo della LCA del credito della lavoratrice in epigrafe per restituzione somme versate al Fondo integrativo pensioni per i dipendenti della Cassa di risparmio V.E. delle province siciliane.
Resisteva con controricorso la lavoratrice. In corso di causa le parti addivenivano alla composizione bonaria della controversia e, con dichiarazione del 9.6.22, la ricorrente rinunciava al ricorso; la rinuncia era accettata in data 20.6.22 dalla controricorrente, che rinunciava al controricorso. In ragione di quanto sopra, conformemente alla richiesta del Procuratore generale, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. p.q.m. dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. 7 luglio 2022 Il Presidente Il Consigliere estensore Umberto Berrino Francesco Buffa Il Funzionario Giudiziario Depositato in Cancelleria /k--T'mlurr) oggi, ,1...4 O T I