Court allows pension difference claim by dismissing Inps prescription defense due to lack of subjective right before administrative qualification recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the pensioners' appeal against the Second Instance Court's dismissal of their claim for pension rate differences. The plaintiffs argued that their right to the higher directorial qualification, and consequently the pension increase, only arose after formal administrative decrees, whereas the lower court incorrectly applied the prescription period to start earlier. The Court agreed that no subjective right existed prior to the administrative act, meaning the prescription clock could not have started until the qualification was officially granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2934 c.c.; Art. 2935 c.c.: In public service, the subjective right to a higher qualification and the corresponding pension increment arises only upon the formal administrative act conferring that qualification, thereby establishing the starting point for the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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te SENTENZA sul ricorso 12070-2016 proposto da: MATERA MARIA LUISA, ARRIGALE MARIANNINA e CERRETO EMANUELA in qualità di eredi di CERRETO TOMMASO, GENOVESI FABRIZIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BOER;- ricorrenti. - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9089/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2016 R.G.N. 7369/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'Inps a pagare a Matera Maria Luisa, Genovesi Fabrizio e agli eredi di Cerreto Tommaso le differenze dei trattamenti pensionistici a loro dovuti, nei limiti in cui riteneva i crediti non prescritti. Matera, Genovesi e Cerreto, già dipendenti della Cassa del Mezzogiorno poi transitati nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avevano ottenuto - alcuni tramite pronuncia del Tar, altri tramite decreto del Presidente della Repubblica - il riconoscimento della qualifica di dirigente relativamente ai periodi di impiego presso la Cassa del Mezzogiorno.
Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con successivi decreti, aveva attribuito la qualifica dirigenziale a Matera Maria Luisa e Genovesi Fabrizio e, per Cerreto Tommaso, aveva inviato lettera all'Inps onde ottemperare al giudicato amministrativo. La Corte d'appello, diversamente da quanto sostenuto dai tre ricorrenti, riteneva che la prescrizione del credito al pagamento della differenza dei ratei di pensione fosse iniziata a decorrere già prima dei rispettivi decreti e provvedimenti ministeriali, o delle precedenti date di definizione dei ricorsi.
Ad avviso della Corte, prima delle pronunce amministrative, non vi era un'ipotesi di "impossibilità di far valere un diritto" (art.2935 c.c.), sicché i crediti per differenze pensionistiche andavano circoscritti al decennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione posto in essere da ciascun ricorrente. Contro la sentenza, Genovesi Fabrizio, Matera Mania Luisa e gli eredi di Cerreto ricorrono per due motivi. L'Inps resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell'ad 4 I. n.2248/1865 ali. E, nonché degli artt. 2, 3 e 4 I. 1034/71. La Corte d'appello avrebbe errato nel far decorrere la prescrizione prima dei provvedimenti amministrativi che, in esecuzione dei giudicati amministrativi, avevano promosso i ricorrenti alla qualifica di dirigenti. Prima di tale riconoscimento i ricorrenti non erano titolari di alcun diritto da far valere in giudizio. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.2934 c.c. ed in subordine degli artt.2935 e 2943 c.c., sostenendo che, nel rapporto di lavoro pubblico, diversamente da quanto accade in quello privato, il riconoscimento della qualifica superiore richiede un formale provvedimento amministrativo.
Il diritto alla qualifica dirigenziale, e quindi il conseguente diritto a far valere i crediti per differen3e sui ratei di pensioni, fu acquisito solo con i decreti ministeriali di ricostruzione della carriera. Con ulteriore argomento inserito nel motivo, viene rilevato che, ai sensi dell'art.27, co.2 e 3 R. D. L. n.636/39, i contributi devono risultare dovuti anche nella loro misura in base a documenti e prove certe. Trattandosi di qualifica superiore, non poteva operare nessun automatismo prima dei decreti di conferimento della qualifica dirigenziale.
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente trattando questioni connesse. Essi appaiono fondati. Questa Corte (Cass.7304/20) ha già avuto modo di decidere l'analogo caso di un dipendente della Cassa del Mezzogiorno che, a seguito di un complesso iter giudiziario, ha ottenuto poi il riconoscimento della qualifica di dirigente. L'eccezione di prescrizione svolta dall'Inps è stata respinta sul presupposto per cui, prima della formale attribuzione della qualifica di dirigente da parte della p.a., non sussiste alcun diritto soggettivo che possa essere fatto valere ai sensi dell'art.2935 c.c., bensì un mero interesse legittimo alla superiore qualifica.
Tale orientamento va confermato, non essendo emerse valide ragioni per discostarsi dallo stesso. Il diritto soggettivo alla superiore qualifica e al correlato trattamento economico, e dunque anche all'incremento dei ratei di pensione, poteva essere fatto valere dai tre ricorrenti solo dopo il provvedimento amministrativo di attribuzione della qualifica. Da tale data iniziava a decorrere il termine di prescrizione del diritto di credito alle differenze sui ratei di pensione. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, che deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma anche per le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Roma, deciso nella camera d