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Sentenza — n. 30258/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 30258/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30258/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te SENTENZA sul ricorso 15614-2016 proposto da: RONDELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 68, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CIARAVINO; - ricorrente - 2022 contro 2505 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 1424/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 85/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30258/2022 — snciv · Corte di Cassazione: FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza del 22 giugno 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Causa numero 17- Rondello contro Consorzio Asi Con sentenza del 17.12.15 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17.7.13 del tribunale di Trapani, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere l'applicazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico sulla base della disciplina prevista dalla legge regionale siciliana n. 2/62.

Parole chiave

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disposizioni sulla pensione retroattività della rendita d'invalidità calcolo della rendita di vecchiaia condizione di pensionamento calcolo delle annualità calcolo del periodo di contribuzione
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 15614-2016 proposto da: RONDELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 68, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CIARAVINO; - ricorrente - 2022 contro 2505 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 1424/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 85/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza del 22 giugno 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Causa numero 17- Rondello contro Consorzio Asi Con sentenza del 17.12.15 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17.7.13 del tribunale di Trapani, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere l'applicazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico sulla base della disciplina prevista dalla legge regionale siciliana n. 2/62.

In particolare, la corte territoriale, premesso che il lavoratore era stato assunto con concorso indetto il 29.4.89 e con decorrenza dal 1.10.90, ha rilevato che l'assunzione era successiva alla legge regionale n. 21 del 1986 (che aveva previsto l'applicazione della disciplina previstq per il personale statale, con la sola eccezione del personale regionale assunto con concorsi indetti prima dell'entrata in vigore della legge); la corte ha rilevato altresì che la diversa previsione della legge regionale siciliana n. 5/2007 (che aveva esteso il più favorevole regime normativo regionale anche al personale assunto in esito a concorsi indetti e definiti entro il 29.12.03) era stata poi abrogata con legge regionale siciliana n. 15/2007.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, illustrato da memoria; è rimasto intimato il consorzio. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 2 legge regionale Sicilia 5 del 2007, 4 legge regionale Sicilia 15 del 2007, per avere la corte territoriale trascurato che il diritto al trattamento pensionistico era un diritto quesito sulla base delle disposizioni della legge regionale numero 5 del 2007 e della domanda dell'8.3.07 e che il mancato conseguimento della prestazione era dipeso unicamente dall'inadempimento dell'amministrazione (che non aveva provveduto tempestivamente sulla domanda applicando le disposizioni di legge vigenti all'epoca della stessa e nelle more del provvedimento amministrativo, e solo dopo la scadenza dei termini di quest'ultimo abrogate).

Il motivo è fondato. Il diritto al trattamento pensionistico in questione era pacificamente previsto dalla legge vigente al momento della domanda; in conformità dei principi generali di efficacia delle norme (11 prel.), l'abrogazione delle disposizioni non può avere effetto che per l'avvenire, non potendo operare retroattivamente ed incidere sui diritti già maturati, salvo che vi sia espressa previsione (nei limiti costituzionalmente previsti). La stessa disciplina dettata dalla legge regionale n. 17 del 2017, nel prevedere l'abrogazione della legge n. 5 precedente, stabilisce che "torna in vigore" la disciplina del 1986, espressione questa che non può essere intesa come contenente una previsione di retroattività, ma al contrario evidenzia l'operatività ex nunc delle nuove disposizioni, per quanto applicative del vecchio regime del 1962.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata -che non si è attenuta al principio su esposto- deve essere cassata, e la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso n