Cassation court dismisses appeal regarding salary differential calculation based on superior job functions versus initial category level.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a public employee against a lower court ruling that ordered the municipality to pay salary differentials. The employee argued for a specific calculation method based on initial category levels, while the lower court correctly identified the debt as arising from the recognition of superior job functions. The court upheld the lower court's decision, affirming that the generic condemnation for payment of differentials serves as the valid title for the action and that the administrative act recognizing the debt cannot override statutory principles of equal treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 d.lgs. n. 165/2001; Art. 194 TUEL: The generic condemnation for payment of salary differentials resulting from the exercise of superior functions constitutes the valid title for the monitoring action, and the administrative act recognizing the debt outside the budget cannot serve as a civilistic title for the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 4903-2020 proposto da: CALIFANO GIUSEPPINA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELLA DI MAURO; - ricorrente - 2022 contro 2645 COMUNE PAGANI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA ' MASTRANGELO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/07/2019 R.G.N. 363/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato RAFFAELLA DI MAURO. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 22 luglio 2019 la Corte d'Appello di Salerno in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore sull'opposizione proposta dal Comune di Pagani avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Giuseppina Califano ponendo in esecuzione la sentenza con cui lo stesso Tribunale le aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni di livello D, superiori a quelle proprie dell'inquadramento riconosciutole in categoria C, livello economico C4 dall'1.1.2003 all'1.1.2014 e livello C5 successivamente a quella data, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande riconvenzionali sull'indebito oggettivo costituito dalla riduzione dell'orario settimanale in luogo dei fruiti riposi compensativi e sulla indennità di reperibilità dal 2011 al 2015, in quanto non contemplate nel ricorso monitorio, già disposti dal primo giudice, dichiarava il Comune di Pagani tenuto al pagamento in favore della Califano dell'importo risultante dalla differenza tra quanto dalla stessa percepito in base all'inquadramento posseduto e quanto spettante in ragione del superiore inquadramento riconosciutole. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto - una volta rigettata l'eccezione di difetto di kis postulandi, ben potendo essere il mandato a rappresentare e difendere il Comune conferito da un delegato del Sindaco e, comunque, come avvenuto nel caso di specie, suscettibile di ratifica da parte di questi anche con efficacia retroattiva, ove rilasciato da soggetto privo di poteri - infondata la pretesa della Califano a commisurare il proprio credito alla differenza tra il livello stipendiale iniziale della categoria di appartenenza, derivandone l'irrilevanza della superiore retribuzione di fatto percepita in ragione della progressione economica nella categoria medio tempore maturata ed il livello stipendiale iniziale della superiore categoria riconosciutale. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la Califano, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Comune di Pagani ha depositato atto di costituzione con il quale si limitava a rassegnare le proprie conclusioni. - La ricorrente presentava memoria. - La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale, è stata poi fissata in pubblica udienza in ragione dell'importanza delle questioni giuridiche coinvolte. - Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 98 Cost., 2103 c.c., 8, comma 5, CCNL per il comparto Regioni ed Enti locali del 14.9.2000, 52 d.lgs. n. 165/2001, 24, comma 2, lett. a), CCNL 31.3.1999 orientamento applicativo ARAN del 12.10.2015, lamenta l'incongruità logica e giuridica del criterio di computo delle differenze retributive spettanti a motivo del superiore inquadramento riconosciuto ritenuto applicabile dalla Corte territoriale, che assume dome minuendo l'importo della retribuzione effettivamente percepita, inclusiva degli aumenti stipendiali derivanti dalla progressione economica nella categoria di appartenenza medio tempore maturata. - Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 194 del Testo Unico Enti Locali, 36, Cost., 2103 c.c., 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, la ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento del titolo dell'azione monitoria dalla stessa intentata, dato, non dalla sentenza, del Tribunale di Nocera Inferiore di accoglimento della domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento, che, recando una pronunzia di condanna generica, ammetteva il sindacato giudiziale sulla quantificazione del credito azionato in sede monitoria, ma dalla delibera assunta dal Consiglio comunale, divenuta definitiva, con cui il Comune di Pagani ha autonomamente provveduto alla quantificazione del credito della ricorrente e perciò idoneo a porsi quale atto ricognitivo del debito da ritenersi vincolante per l'Ente.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 CCNL 14.9.2000 e 36 Cost., la ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica del pronunciamento che la ricorrente medesima attribuisce alla Corte territoriale in ordine alla non proponibilità delle questioni oggetto della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, censura che fonda sul rilievo per cui quella domanda, concernente il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di reperibilità per gli anni 2011-2015 in misura conforme alla disciplina contrattuale viceversa disattesa, trarrebbe origine dall'opposizione proposta dal Comune che indicava quelle voci retributive e le relative poste come non dovute e pertanto non costituenti parte del credito azionato. - I primi due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, si rivelano infondati dovendosi innanzitutto ritenere, come sancito dalla Corte territoriale, che l'azione monitoria promossa dalla ricorrente trovi titolo nella sentenza di condanna generica al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconosciuto esercizio di mansioni superiori resa dal Tribunale di Nocera Inferiore cui si connette il procedimento amministrativo poi sfociato nella delibera ex art. 194 TUEL che riconosce il debito fuori bilancio, delibera di cui correttamente la Corte territoriale esclude la valenza di atto ricognitivo di debito in senso civilistico e, così, la sua configurabilità quale titolo fondante l'azione monitoria della ricorrente, tanto più che tramite tale atto l'ente locale non è legittimato ad assumere obblighi contra legem, riconoscendo al dipendente differenze retributive non dovute secondo legge, in violazione del principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001 ed altresì che la determinazione nel quantum del credito nell'ambito del giudizio monitorio è legittimata dalla condanna generica recata dal titolo e correttamente operata alla stregua dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 che sancisce a favore del dipendente adibito a mansioni superiori il diritto al trattamento per la qualifica superiore, specificato in sede collettiva nel differenziale che rispetto al trattamento iniziale corrispondente alle mansioni superiori assegnate risulta dalla detrazione del trattamento iniziale della qualifica di appartenenza "fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità", inciso che, secondo la plausibile interpretazione accolta dalla Corte territoriale e non specificamente confutata dalla ricorrente, va inteso come tale da fondare l'inclusione dell'importo relativo alla posizione economica di appartenenza nella somma da detrarre ai fini della determinazione del trattamento differenziale. - Il terzo motivo, di contro, deve ritenersi inammissibile, atteso che la sussistenza del nesso che, ai fini dell'ammissibilità della reconventio reconventionis da parte dell'opposto nel relativo giudizio, deve intercorrere tra tale domanda e quella riconvenzionale proposta dall'opponente (cfr.
Cass. n. 5415/2019, secondo cui la domanda dell'opposto deve dipendere dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione o di domanda riconvenzionale), è stata solo genericamente formulata dalla ricorrente, limitatasi ad affermare che la prima trae origine dalla seconda. - Il ricorso va dunque rigettato - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il Le4 versamento da parte delr ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di co