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Ordinanza — n. 30045/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished proceedings and ordered cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30045/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by D'Antonio and Guida against INAIL extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the request. Although the lower court had rejected the claim regarding seniority recognition based on INAIL's argument that mobility implies only subjective contract transfer without automatic seniority carryover, the appeal was abandoned before the hearing. Consequently, the Collegio extinguished the proceedings and ordered the parties to compensate each other for litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: Upon withdrawal of the cassation appeal, the judgment is extinguished and the parties must compensate each other for the costs of the proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation cassation procedure litigation expenses anzianità di servizio mobilità professionale lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13334-2016 proposto da: D'ANTONIO GIUSEPPE, GUIDA NICLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 78, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ANAGNI, rappresentati e difesi dall'avvocato PASQUALE TREMITERRA; - ricorrenti - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE1869 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA MORAGGI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7760/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2015 R.G.N. 3101/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 30 novembre 2015, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da Giuseppe D'Antonio e Nicla Guida nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto il riconoscimento da parte dell'Istituto, quale successore dell'ISPELS, alle cui dipendenze erano transitati provenienti dal Ministero della Sanità, dell'anzianità nel 5^ livello funzionale e nella qualifica di funzionario di amministrazione a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Ministero della Sanità, aprile 1983, ovvero, in subordine, dalla data di immissione in posizione di comando presso l'ISPELS o, in ulteriore subordine, dell'inquadramento nel 4^ livello professionale di funzionario di amministrazione dall'1.12.2001, con diritto a percepire la relativa retribuzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inammissibile per genericità delle censure l'atto d'appello degli originari ricorrenti e, viceversa, fondato il gravame dell'INAIL basato sul richiamo all'orientamento di questa Corte inteso a configurare il passaggio per mobilità ad altra amministrazione quale ipotesi di cessione del contratto implicante una mera modificazione soggettiva del rapporto, cui consegue che al momento dell'ingresso del dipendente nella nuova amministrazione ed a mano che non vi sia una normativa specifica che disciplini specificamente l'anzianità da attribuirsi nella qualifica, viene individuata la posizione maggiormente corrispondente a quella ottenuta dal dipendente nell'amministrazione di provenienza, ma senza che il dipendente possa trascinare anche l'anzianità nella specifica qualifica, in quanto non sussiste un diritto alla ricostruzione dell'anzianità nella funzione e nel livello di inquadramento professionale; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono sia Giuseppe D'Antonio che Nicla Guida, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l'INAIL; - che, nelle more dell'udienza di discussione della causa, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, dichiarandone la contestuale notifica al controricorrente, rinuncia di cui il Collegio allrodiemer—ikliefrzaidava atto, dichiarando l'estinzione del giudizio con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.