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Ordinanza — n. 29942/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to missing special power of attorney for the lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29942/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the special power of attorney held by his lawyer lacked a specific reference to the contested decision. The court ruled that this defect renders the mandate legally non-existent and cannot be cured by the client's signature. Consequently, the entire appeal was rejected without a merits analysis, and the costs were assigned to the lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 83 cod. proc. civ.; The special power of attorney must explicitly reference the specific proceeding and decision to be challenged; without such a link, the mandate is deemed non-existent and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney asylum seeker appeal inadmissible appeal legal representation defect Italian Civil Procedure Code protezione internazionale diritto di soggiorno degli stranieri statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 83 cod. proc. civ.
alla suddetta conclusione si perviene d'ufficio in quanto l'art. 83 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, quanto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, da porre a carico dell'Avvocato.
art. 83 cod. proc. civ
alla suddetta conclusione si perviene d'ufficio in quanto l'art. 83 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 7 giugno 2003, n. 9173
Cass. 7 giugno 2003, n. 9173) ( Cass.n.
Cass. n. 31191/2021
Cass. n. 15305/2018
Cass. n. 25304/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 8566-2020 proposto da: WADUDU HARISU, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONEINTERNAZIONALE DI SALERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso il decreto n. cronologico 74/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 14/01/2020 R.G.N. 503/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. ILEVATO CHE .7 • A ci, 1.11 Tribunale di Potenza respingeva il ricorso proposto da Harisu Wadudu cittadino del avverso il provvedimento con il quale il tribunale aveva rigettato la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione c.d. umanitaria proposta dall'interessato e successivamente rigettava altresì, con ulteriore decreto, l'istanza di sospensione degli effetti del decreto di rigetto .

2. Il ricorrente proponeva ricorso avverso dette decisioni.

3. Il Ministero dell'Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 4. il ricorso è articolato in due motivi;

5. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e dunque dello specifico richiamo al mandato conferito per il conseguente e collegato giudizio di legittimità; 5.1. alla suddetta conclusione si perviene d'ufficio in quanto l'art. 83 cod. proc. civ. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione della procura rilasciata - principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore - per l'assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte:

Cass. 7 giugno 2003, n. 9173) ( Cass.n. 31191/2021). 5.3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l'inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo l Ministero vittorioso svolto difese; L'inesistenza della procura rende assorbito ogni motivo di doglianza, peraltro dovendosi anche rilevare l'assenza in atti del primo decreto di rigetto, impugnato contestualmente al decreto relativo all'istanza di sospensione, quale ragione di ulteriore inammissibilità del ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile . Nulla per le spese attesa l'assenza di attività processuale da parte del Ministero. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, quanto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, da porre a carico dell'Avvocato. Questa Corte ha statuito a riguardo che "In tema di disciplina delle spese processuali, l'attività del difensore senza procura, perché inesistente, falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi diverse da quelle in cui l'atto è speso, non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in ordine alle spese di giudizio, ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura, rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio, né può trovare applicazione l'esonero dalle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., per "il lavoratore soccombente", non rientrando lo stesso in tale categoria" (Cass.n.15305/2018;

Cass.n. 25304/2020)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma all