Italian court dismisses appeal and orders costs when double contribution unification is not applicable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinct and ordered the appellant to pay procedural costs to the respondents. The appellant failed to meet the procedural prerequisites for the double contribution unification measure, which applies only to rejected appeals or declarations of inadmissibility. Consequently, the court ruled that this exceptional, sanction-like measure cannot be applied by analogy or extensive interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution unification measure is an exceptional sanction applicable solely to rejected appeals or declarations of inadmissibility, and thus cannot be extended by analogy or extensive interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro FERRARI DIEGO+ALTRI,domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Alba CIVITELLI, Valentina CIVITELLI e Francesca QUADRIO, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 89/20 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 26.02.2020 N.R.G. 750/2019.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevatoaltresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 14 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI