Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 29891/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and orders costs when double contribution unification is not applicable.

Numero d'incarto Decreto — n. 29891/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinct and ordered the appellant to pay procedural costs to the respondents. The appellant failed to meet the procedural prerequisites for the double contribution unification measure, which applies only to rejected appeals or declarations of inadmissibility. Consequently, the court ruled that this exceptional, sanction-like measure cannot be applied by analogy or extensive interpretation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution unification measure is an exceptional sanction applicable solely to rejected appeals or declarations of inadmissibility, and thus cannot be extended by analogy or extensive interpretation.

Parole chiave

Generato dall'IA
double contribution unification procedural prerequisites exceptional sanction measure procedural extinction costs allocation interpretation by analogy appellate review rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.12/11/2015, n. 23175
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro FERRARI DIEGO+ALTRI,domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Alba CIVITELLI, Valentina CIVITELLI e Francesca QUADRIO, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 89/20 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 26.02.2020 N.R.G. 750/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevatoaltresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 14 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI