Court dismisses Customs Agency appeal, upholding employee's right to economic classification based on prior university position.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Customs Agency's appeal against a lower court ruling that recognized an employee's right to a specific economic classification. The lower court determined that a transfer for mobility constituted a contract assignment requiring the preservation of the employee's prior qualifications and economic status from their university position. The Supreme Court found the agency's argument invalid because the lower court correctly compared the classification systems of both the university and the agency, accounting for the temporal evolution of collective bargaining agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30, d.lgs. n. 165/2001; CCNL provisions: When a transfer for mobility involves a contract assignment, the new position must correspond to the economic classification of the prior role, considering the specific classification systems and temporal evolution of the respective collective bargaining agreements.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 15891-2016 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro 2022 CIPOLLA ANTONELLA MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA 1871 CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COSIMO FRANCIOSO, GIOVANNI SOZZI; - controricozrente - avverso la sentenza n. 130/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2016 R.G.N. 1794/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 16 marzo 2016, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da Antonella Maria Cipolla nei confronti dell'Agenzia delle Dogane riconoscendo il diritto dell'istante all'inquadramento nell'Area II, posizione economica F4 con decorrenza 1.3.2011, data del passaggio per mobilità dell'istante, proveniente dall'Università Milano•Bicocca, alla predetta Agenzia, con condanna di questa alla relativa regolarizzazione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto configurare il passaggio ad altra amministrazione per mobilità una ipotesi di cessione del contratto, soggetta a vincoli quanto a conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, derivandone l'illegittimità dell'inquadramento riconosciuto in quanto, non tenendo conto delle progressioni economiche orizzontali attribuite presso l'amministrazione di provenienza, non risulta rispettoso della previsione di cui all'art. 30, d.lgs. n. 165/2001 che impone l'inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Agenzia delle Dogane, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Cipolla;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Agenzia delle Dogane ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, d.lgs. n. 165/2001 nonché delle tabelle allegate al CCNL del comparto Università relativo al quadriennio 2006/2009 ed al CCNL per il comparto Agenzie relativo al quadriennio 2002/2005, l'Agenzia ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale per risultare l'inquadramento riconosciuto alla dipendente all'atto del trasferimento corrispondente, alla stregua delle richiamate tabelle, a quello attribuito in relazione alle mansioni di provenienza; - che il motivo si rivela infondato, non valendo la censura sollevata dall'Agenzia delle Dogane ricorrente ad inficiare l'iter valutativo in base al quale la Corte territoriale è addivenuta ad escludere l'asserita corrispondenza dell'inquadramento in F3 dalla stessa Agenzia attribuito alla dipendente con quello che alla medesima sarebbe spettato in relazione al livello professionale in precedenza posseduto, iter che, non diversamente da quanto, con il motivo in esame, sostiene l'Agenzia ricorrente, si basa sulla comparazione tra il sistema classificatorio in essere nell'ambito del comparto Llniversità ed il sistema applicato presso l'Agenzia delle Dogane, tenendo peraltro conto della sua evoluzione temporale ed in particolare della circostanza che antecedentemente all'entrata in vigore del CCNL per le Agenzie fiscali sottoscritto il 28.5.2004 presso tali amministrazioni trovava applicazione il CCNL per il comparto Ministeri, alla cui stregua correttamente, dunque, è stato valutato l'inquadramento di provenienza (Area B, posizione economica B3S) e successivamente operata la trasposizione di questo secondo il sistema classificatorio introdotto dal nuovo CCNL per le Agenzie fiscali - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vrsamrt da parte del ricorrente dell'ulteri porto a titolo di contribut unificato pari a e o previsto per il ricorso a norma del comm bis dell te