Cassation court allows INPS appeal, ruling that private employment after military service requires special fund rules without interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Court of Appeal of Turin, quashing the lower court's decision. The lower court had granted the worker's request to combine insurance periods from different funds and apply interest calculations. The Court ruled this error because the worker, having ceased military service without pension rights, entered a new private contract, triggering the special fund transfer rules under DPR 1092/1973 which exclude interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 DPR 1092/1973; Art. 2 comma 2 Law 29/1979: When a public servant ceases service without pension rights and enters private employment, the special fund transfer rules apply without interest, excluding the general reconnection rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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te SENTENZA sul ricorso 17768-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e dLfeso dagli avvocati 2022 ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, 1596 EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro CHELI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA POLONIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 802/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/01/2016 R.G.N. 306/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento; udito l'avvocato ANTONINO SGROI; udito l'Avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA per delega verbale Avvocato ALESSANDRA POLONIO. Pubblica udienza del 4 maggio 2022- Pres. Mancino, rel. Buffa Causa numero 18 INPS contro Cheli Con sentenza del 11.1.16 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, del 19.11.14/che aveva accolto la domanda del contribuente in epigrafe volta alla detrazione degli interessi, articolo 2 comma 2 legge 29 del 79 dalle somme richieste per la ricongiunzione all'INPS dei periodi assicurativi versati presso l'Inpdap.La Cortei in particolare, ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ottenuti presso gestioni diverse, affermando l'obbligo della gestione cedente di computare gli interessi (si che l'interessato dovrà una minor somma nell'ambito del trasferimento); ritenute pacifiche le modalità di calcolo dei contributi trasferiti alla gestione INPS in quanto non comprensive degli interessi previsti dalla legge, la corte ha correlativamente ritenuto inapplicabili gli articoli 124 e 125 del DPR 1092 del 73, in quanto il contribuente non aveva cessato l'attività lavorativa ma l'aveva proseguita con iscrizione alla gestione INPS.
Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso. Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 1 legge 322 del 58 e 2 legge 29 del 79 per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità della disciplina speciale del DPR 1092 citato, che esclude la corresponsione degli interessi. Il motivo è fondato. In fatto, occorre preliminarmente precisare che il contribuente, già pilota militare, pur senza soluzione temporale di continuità, ha instaurato un nuovo e distinto rapporto di carattere privato quale pilota civile: siamo dunque in presenza di due diversi rapporti di lavoro, uno pubblico e uno privato, temporalmente contigui.
In tale contesto, trova applicazione il principio, già affermato ripetutamente da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 17611 del 24/08/2020, Rv. 658642 - 01) secondo il quale il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l'istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui all'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione.
Nel medesimo senso, altresì, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14381 del 2020 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20522 del 2019. La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio e va conseguentemente cassata. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di li