Cassation court dismisses Teknoservice's appeal as inadmissible for being an adhering party without independent standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Teknoservice S.R.L. inadmissible, ruling that the company lacked independent standing to challenge the labor court's decision. Teknoservice argued the intervention was untimely and that the lower court failed to address specific legal qualifications regarding the employees' dismissal. The court rejected these claims because Teknoservice acted solely as an adhering party supporting the original employer, thereby absorbing the other grounds of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 344 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An adhering party intervening to support the original party lacks independent standing to appeal unless the appeal is limited to questions specifically relating to the qualification of the intervention or the condemnation of costs imposed on them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38139-2019 proposto da: TEKNOSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO\1E, rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO CANETTI, FRANCESCO ANDRETTA; 2022 - ricorrente - 2533 contro LANZUOLO VINCENZO, LANZUOLO SALVATORE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentai e difesi dagli avvocati iLANZUOLO VINCENZO,/ ORESTE CARDILLO, FRANCESCO MASI; - controricorrente - nonchè contro CONSORZIO GO SERVICE S.C.A.R.L.
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 5021/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 892/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale, dichiarati illegittimi i licenziamenti disciplinari intimati dal "Consorzio Go Service Scan" ai dipendenti Vincenzo e Salvatore Lanzuolo, era stato emesso ordine di reintegra nel posto, ex art. 18, comma 4, st.lav., a beneficio di questi ultimi; con la predetta sentenza era stato altresì dichiarato inammissibile l'intervento in causa della "Teknoservice srl", con compensazione delle spese tra la medesima ed i predetti dipendenti; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "Teknoservice srl", affidato a tre motivi;
Vincenzo Lanzuolo e Salvatore Lanzuolo hanno resistito con controricorso; il "Consorzio Go Service Scarl" è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c., 419 c.p.c. e 436 c.p.c., nonché "mancata considerazione di principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14288/2017", in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo abbia ritenuto inammissibile per tardività l'intervento ex art. 344 c.p.c. avvenuto il 2 luglio 2019, benché l'udienza di discussione originariamente fissata per il giorno 3 luglio 2019 fosse stata rinviata di ufficio, con ordinanza del 19 giugno 2019 - e, quindi, prima che si fosse verificato il termine di decadenza iniziale del 23 giugno 2019 -, alla data dell'il settembre 2019; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 113 c:.p.c., 342 c.p.c. e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa pronuncia e omessa motivazione su un capo di sentenza, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e del potere del giudice di procedere anche in appello alla riqualificazione dei fatti già acquisiti negli atti del processo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la esatta individuazione delle conseguenze derivanti dall'atto espulsivo, da riqualificarsi in licenziamento per giustificato motivo oggettivo; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione della I. n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970, come novellato dalla I. n. 92 del 2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato la tutela reintegratoria cd. "attenuata" anziché quella indennitaria cd. "forte", non potendo il fatto reputarsi insussistente in modo manifesto.
Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile (con conseguente assorbimento degli altri due), poiché la ricorrente è intervenuta per far valere in via esclusiva le ragioni dell'originario datore di lavoro (non introducendo domande nuove ma allineandosi alla posizione del (:onsorzio, come precisato nello stesso ricorso per cassazione a p. 20), atteso l'obbligo di assunzione dei due lavoratori, gravante sulla medesima - quale subentrante nell'appalto con il Comune di Frattamaggiore -, derivante dalla sussistenza di cd. "clausola sociale"; pertanto, si applica il principio secondo cui «L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole» (così Cass. 6/02/2018, n. 2818);le spese del presente giudizio tra la "Teknoservice srl" e Vincenzo e Salvatore Lanzuolo, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza; non vi è luogo a provvedere sulle spese tra la "Te<noservice srl" e il "Consorzio Go Service Scarl", rimasto intimato; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di Vincenzo Lanzuolo e Salvatore Lanzuolo, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori Oreste Cardillo e Francesco Masi; nulla sulle spese tra la ricorrente e il "Consorzio Go Service Scarl".
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così dec