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Ordinanza — n. 29753/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, ruling the statutory decadenza period for agricultural worker lists was suspended by transitional laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29753/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Pasquale Manelli the right to be listed as an agricultural worker. While the INPS argued that a specific article remained in force due to saving clauses, the Court confirmed that the decadenza period was suspended between December 2008 and July 2011. Consequently, the Court upheld the lower court's decision, ordering the INPS to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 22 d. I. n. 7/70; Art. 24 d. I. n. 112/08: The decadenza period for challenging the cancellation of names from agricultural worker lists was suspended by transitional legislation, thereby validating the applicant's registration during the relevant timeframe.

Parole chiave

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agricultural worker lists decadenza period suspension transitional legislation INPS appeal dismissal statutory interpretation istituto di previdenza diritti di previdenza professionale previdenza sociale dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 22 d. I. n. 7/70 conv. in I. n. 83/70
Art. 24 d. I. n. 112/08 conv. in I. n. 133/08
83/70, è stata abrogata dall'art. 24 d.
Art. 38, co. 5 d. I. n. 98/11 conv. in I. n. 111/11
Art. 14 I. n. 246/05, comma 17 lett. e)
Art. 93 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26161/16
Cass. n. 23703/17
Cass. n. 16661/18
Cass. n. 21737/18
Cass. n. 4305/20
Cass. n. 41469/21
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 26553-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; 2022 - ricorrente - 1841 contro MANELLI PASQUALE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato MARCELLO DE VIVO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2092/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/08/2016 R.G.N. 842/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato il diritto di Pasquale Manelli all'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato per nell'anno 2005 per 156 giornate. L'Inps aveva disconosciuto il diritto all'iscrizione negli elenchi con provvedimento del 9.4.2009. Per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello riteneva che non si fosse verificata la decadenza sostanziale prevista dalll'art.22 d. I. n.7/70 poiché tale norma era stata abrogata, a far data dal 22.12.2012, dall'art.24 d. I. n.112/08. Contro la sentenza ricorre l'Inps per un solo motivo. Pasquale Manelli resiste con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.22 d. I. n.7/70 conv. in I. n.83/70, 24 d. I. n.112/08 conv. in I. n.133/08, 38, co.5 d. I. n.98/11, conv. in I. n.111/11. Secondo l'Istituto l'art.22 d. I. n.7/70 non sarebbe stato abrogato dall'art.24 d. I. n.112/18 in quanto quest'ultima norma aveva mantenuto in vigore i commi 14 e 15 dell'art.14 I. n.246/05 e il comma 17 lett.

e) di detto art.14 confermava la vigenza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, tra cui rientra l'art.22 d. I. n.7/70. Il motivo è manifestamente infondato. Essendo pacifico in fatto che il provvedimento di disconoscimento dell'Inps data 9.4.2009 ed è quindi successivo all'entrata in vigore dell'art.24 d. I. n.112/08 conv. in I. n.133/08, resta solo da verificare se tale ultima norma abbia comportato l'abrogazione dell'art.22 d. I. n.7/70, eliminando la decadenza ivi prevista. Questa Corte, a partire dalla sentenza n.26161/16, poi seguita da una serie di pronunce conformi (Cass.23703/17, Cass.16661/18, Cass.21737/18, Cass.4305/20, Cass.41469/21), ha affermato che la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art.22 d.

I. n. 7/70, conv. con mod. dalla I. n. 83/70, è stata abrogata dall'art. 24 d. I. n.112/08, conv. con mod. dalla I. n. 133/08, per essere poi ripristinata dal d. I. n.98/11, conv. con mod. dalla I. n. 111/11, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011. In particolare, la sentenza n.26161/16 ha specificato che il richiamo invocato dall'Inps al comma 17 lett.

e) dell'art.14 I. n.246/05, che fa salva la vigenza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, è irrilevante, poiché tale comma non è fatto salvo dall'art.24 d. I. n.112/08, il quale ha invece mantenuto la vigenza dei soli commi 14 e 15 dell'art.14 I. n.246/05. Dall'orientamento consolidato di questa Corte non v'è motivo di discostarsi, non presentando il ricorso rilievi giuridici decisivi in senso contrario. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, e vanno distratte al difensore del controricorrente come da richiesta ex art.93 c.p.c p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte controricorrente, liquidate per il presente grado in €2000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al difensore del controricorrente; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte resistente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 19.5.22 Il Presidente Dr. Umberto Berrino DEPOSITATO IN CANCELLERIA o i 1. 2i11 il ANCEW2131.F-ESTH