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Ordinanza — n. 29749/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to quote the specific foreign judgment text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29749/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to quote the full text of the foreign judgment he claimed was violated. The applicant argued that a prior Italian-Croatian court decision established his right to include minimum integration in his pension calculation, but the INPS applied a different convention. The court ruled that under the principle of specificity, a cassation petition must reproduce the exact text of the foreign judgment being challenged, which the applicant did not do.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 324 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible for lack of specificity and self-sufficiency if the foreign judgment alleged to be violated is not fully quoted in the petition.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility principle of specificity foreign judgment quote pension international convention judgment inter partes ricalcolo della rendita di invalidità calcolo dei contributi calcolo della rendita per superstiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 7, comma 1, I. n. 407/1990
Art. 13, comma 1-quater, cl.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-q uater, cl.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5508 del 2018
Cass. n. 17310 del 2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 10072-2016 proposto da: STRUIA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ILARIA SIMONCELLI; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 1793 tempore, elettivamente domicilia-r_o in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/08/2015 R.G.N. 81/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 15.10.2015, la Corte d'appello di Venezia ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva solo parzialmente accolto la domanda di Carlo Struia volta alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia liquidata in regime di convenzione internazionale con l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dell'integrazione al minimo; che avverso tale pronuncia Carlo Struia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 324 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che dal giudicato inter partes costituito dalla sentenza con cui la Corte d'appello di Roma aveva accolto analoga domanda per il periodo 1.10.1992- 31.12.1998 non discendesse anche il suo diritto ad aver computata l'integrazione al minimo nella forma prevista dalla Convenzione italo-croata del 1999, invece che - come ritenuto dai giudici territoriali - nella forma prevista dalla Convenzione italo-jugoslava del 1957; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'art. 7, comma 1, I. n. 407/1990, per non avere la Corte territoriale considerato che, giusta il precorso giudicato inter partes e la decorrenza della sua pensione da data anteriore al 10.11.2003, doveva reputarsi perfezionato il requisito dell'anno di contribuzione in Italia richiesto dalla Convenzione cit. per fruire del trattamento minimo, con conseguente impossibilità per l'INPS di ridurre la misura del trattamento pensionistico percepito; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente, entrambi invocando - sia pure sotto profili differenti - la violazione del giudicato costituito dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6483/2003, con cui l'INPS era stato condannato a corrispondere all'odierno ricorrente "la pensione di vecchiaia nella misura dell'intero trattamento minimo di legge dal 1.10.92" (cosi il dispositivo della sentenza cit., riprodotto a pag. 10 del ricorso per cassazione); che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata in sede di legittimità nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di specificità di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume violato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (cfr. in tal senso C:ass. n. 5508 del 2018 e, più recentemente, Cass. n. 17310 del 2020, che ha precisato non essere all'uopo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione); che non essendo stato nella specie il !giudicato in questione debitamente trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, nemmeno nelle parti rilevanti al fine di decidere della fondatezza o meno delle censure, né dicendosi in ricorso dove esso sarebbe attualmente reperibile, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposli processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-q uater, cl.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in