Decreto — n. 29675/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeto nella causa vertente tra: AZIENDA USL 4 DI TERAMO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Conciliazione 10 presso lo studio dell’avvocato Raffaele DE LUCA TAMAJO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanni DI GIANDOMENICO, giusta delega in atti; ricorrente contro CICCOCELLI ROBERTO,elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Belloni 16 presso lo studio dell’avvocato Marco CAMARDA che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Franco CROCETTA, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 451/2019 dellaCorte di Appello di L’Aquila, pubblicata il giorno 13.06.2019 N.R.G. 561/2018. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso e accettazione dalla controparte.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 29675/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 451/2019 dellaCorte di Appello di L’Aquila, pubblicata il giorno 13.06.2019 N.R.G. 561/2018. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso e accettazione dalla controparte.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eto nella causa vertente tra: AZIENDA USL 4 DI TERAMO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Conciliazione 10 presso lo studio dell’avvocato Raffaele DE LUCA TAMAJO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanni DI GIANDOMENICO, giusta delega in atti; ricorrente contro CICCOCELLI ROBERTO,elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Belloni 16 presso lo studio dell’avvocato Marco CAMARDA che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Franco CROCETTA, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 451/2019 dellaCorte di Appello di L’Aquila, pubblicata il giorno 13.06.2019 N.R.G. 561/2018. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso e accettazione dalla controparte.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Roma,12 settemb