Cassation court dismisses appeal on motivation grounds but allows second appeal regarding excessive litigation costs exceeding case value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible because the lower court's reasoning was specific and did not merely appear to ignore the appellant's arguments. However, the Court found the second ground valid, ruling that the appellate court's award of litigation costs (€2,415) exceeded the case value (€820.33) as prohibited by law. Consequently, the judgment was quashed regarding costs only, and the appellate court was ordered to recalculate the expenses at €650 plus applicable taxes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 152 d.a. c.p.c.: The first appeal ground is inadmissible if the lower court's reasoning is specific and not merely apparent, while the second ground is valid if the awarded litigation costs exceed the value of the contested performance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27141-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - ricorrente - 2022 contro 1842 BECCIA SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2857/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 3175/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, riliquidando a Beccia Silvano il trattamento di disoccupazione agricola per gli anni 2006 e 2007, aveva condannato l'Inps al pagamento della differenza. Riteneva la Corte che l'indennità di disoccupazione andasse calcolata facendo applicazione della I. n.81/06, e dunque con riguardo non più al salario medio convenzionale ma al più alto tra il salario collettivo provinciale, il salario individuale o il salario minimo di legge. L'Inps veniva condannato al pagamento delle spese di lite. Contro la sentenza ricorre l'Inps per due motivi, illustrato da memoria. Beccia resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art.132 c.p.c. La sentenza non avrebbe giudicato sui motivi d'appello. Questi erano incentrati non sulla applicabilità o meno della I. n.81/06, bensì sul fatto che l'indennità di disoccupazione liquidata dall'Inps rispettava l'effettiva qualifica del lavoratore. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.152 d. a. c.p.c. La sentenza avrebbe liquidato le spese a carico dell'Inps in somma superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio.
Il primo motivo è inammissibile. La violazione dell'art.132 c.p.c. ricorre solo allorchè la motivazione della sentenza sia meramente apparente, perplessa, del tutto inidonea a spiegare le ragioni della decisione (Cass.22598/18, Cass.7090/22). Ciò non è nel caso di specie. Il testo della sentenza consente di capire il percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione, basato sull'applicazione della I. n.81/06 in luogo della previgente disciplina della I. n.549/95. Ciò di cui l'Inps si duole è che la motivazione non avrebbe considerato le deduzioni svolte nei motivi d'appello.
In particolare, non avrebbe considerato che il calcolo dell'indennità di disoccupazione era stato effettuato dall'Inps in base alla effettiva qualifica dell'operaio. Detto che non viene denunciata la violazione dell'art.112 c.p.c., il motivo appare inammissibile per difetto di specificità. Non viene allegato che la qualifica pretesa dall'Inps fosse inferiore a quella pretesa da Beccia, né viene riportato in modo specifico il contenuto dell'atto d'appello onde verificare la correttezza del calcolo operato dall'Inps in forza della qualifica attribuita a Beccia.
È infine da considerare che l'individuazione della effettiva qualifica da attribuire a Beccia integra una questione di fatto, sicché l'omessa motivazione tende a risolversi in vizio di omessa motivazione su una circostanza di fatto decisiva, senza però che il motivo alleghi alcunchè in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il secondo motivo è manifestamente fondato. È pacifico tra le parti che il valore della controversia fosse pari a €820,33. Dal testo della sentenza risulta una condanna alle spese per €2415,00 oltre 15%.
La Corte ha quindi violato il penultimo periodo dell'art.152 d. a. c.p.c., secondo cui la condanna alle spese non può superare il valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio. Né è a dire, come allega il controricorrente, che la Corte abbia fatto applicazione dell'art.96 c.p.c. Nessun richiamo a tale norma emerge dal testo della sentenza. È anche manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del penultimo periodo dell'art.152 d.a. c.p.c., per violazione dell'art.24 Cost. adombrato dal controricorrente. Si sostiene che limitare in sede di impugnazione la condanna alle spese al valore della prestazione sacrificherebbe eccessivamente la tutela giurisdizionale della parte privata, costretta a pagare parte delle competenze del difensore.
Di contro, va ricordato che il penultimo periodo dell'art.152 d. a. c.p.c. è già stato scrutinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.241/17. La Corte ha spiegato che la ratio sottesa alla norma "va ricercata nell'esigenza di evitare l'utilizzo abusivo del processo che, in materia previdenziale, veniva spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine di conseguire le spese di lite". Se così è, lo scopo perseguito, volto a deflazionare il contenzioso bagatellare, non può dirsi manifestamente irragionevole ma anzi appare conforme al canone di ragionevolezza (art.3 Cost.).
La sentenza va dunque cassata limitatamente al capo sulle spese e, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, questa Corte può decidere nel merito riliquidando le spese del grado d'appello in €650 per compensi, oltre 15%, iva e cpa Nulla sulle spese di lite del presente grado, avendo parte resistente depositato dichiarazione sui limiti di reddito, ai sensi dell'art.152 d.a. c.p.c. p.q.m. La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso e, in relazione a tale motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decide nel merito; condanna l'Inps a rifondere a Beccia Silvano le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in €650 oltre 15%, iva e cpa; spese da distrarsi al difensore.
Roma, deciso all'adunanza camerale del 19.5.22 Il Presidente Dr. Umberto Berr