Ordinanza — n. 29640/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso 25858-2016 proposto da: MALICE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DI PORTA FURBA, 31, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GUZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE DE ROSA; - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, 2022 EQUITALIA CENTRO S.P.A. AGENTE DI RISCOSSIONE DELLA 1836 PROVINCIA L'AQUILA; - intimate - avverso la sentenza n. 68/2016 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 356/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 281 -sexies c.p, artt. 2719 c.c, art. 281 c.p, art. 360 c.p; Ordinanza — n. 29640/2022 — snciv · Corte di Cassazione: AGENTE DI RISCOSSIONE DELLA 1836 PROVINCIA L'AQUILA; - intimate - avverso la sentenza n. 68/2016 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 356/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 25858-2016 proposto da: MALICE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DI PORTA FURBA, 31, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GUZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE DE ROSA; - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, 2022 EQUITALIA CENTRO S.P.A. AGENTE DI RISCOSSIONE DELLA 1836 PROVINCIA L'AQUILA; - intimate - avverso la sentenza n. 68/2016 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 356/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 4.4.2016, il Tribunale di Sulmona ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. Alessandro Malice avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di sanzioni in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per omesso invio della denuncia Mod. 5; che avverso tale pronuncia l'avv. Alessandro Malice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e la società concessionaria dei servizi di riscossione sono rimaste intimate;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 -sexies c.p.c., per avere il Tribunale omesso, all'esito dell'udienza di discussione, la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere il Tribunale considerato che il Regolamento per la disciplina delle sanzioni prevede che la sanzione per omesso invio della denuncia Mod. 5 non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 2719 c.c. e 222 c.p.c. per non avere il Tribunale considerato l'avvenuto disconoscimento della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento della nota raccomandata con cui la Cassa aveva allegato di aver interrotto la prescrizione del proprio credito; che, al riguardo, va premesso che correttamente la decisione del Tribunale è stata impugnata direttamente in questa sede di legittimità, essendo consolidato il principio secondo cui, distinguendo l'art. 35, I. n. 689/1981, l'ipotesi in cui la violazione consiste in una evasione contributiva o può determinarla da quella in cui la violazione non consiste in una omissione di contributi e la sanzione prescinde dall'accertamento del fatto che abbia determinato o no un'evasione contributiva e prevedendo per tale ultimo caso che l'opposizione sia interamente regolata dalla citata legge n. 689/1981 (art. 35, cit., comma 7°), le controversie concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi professionali di cui all'articolo 17, I. n. 576/1980, che è sanzione che prescinde dall'esistenza e dall'accertamento di una violazione contributiva, restano assoggettate al giudizio di opposizione previsto dall'art. 23, I. n. 689/1981, e segnatamente, quanto ai rimedi avverso la sentenza che definisce il relativo giudizio, alla regola che stabilisce l'inappellabilità di quest'ultima e la sua immediata ricorribilità per cassazione (Cass. n. 13545 del 2008); che, ciò premesso, va ricordato, con riguardo al primo motivo, che la sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione (così, tra le più recenti, Cass. n. 19338 del 2020); che tale scopo, nel caso di specie, non può tuttavia dirsi conseguito, ove si osservi che, a fronte di un verbale di discussione redatto in data 15.2.2016, dove si legge che all'esito della discussione "il Tribunale [...] decide ex art. 281 c.p.c. senza termini", la sentenza composta di dispositivo e motivazione risulta depositata solo in data 4.4.2016, recando peraltro in calce la dicitura "Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 25.3.2016"; che, non potendo pertanto ritenersi raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, delle quali nulla è dato evincere dal verbale dell'udienza del 15.2.2016, il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata al Tribunale di Sulmona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, trattandosi di cassazione per error in procedendo con rinvio c.d. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, il giudizio di rinvio, diversamente dall'ipotesi di rinvio c.d. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non è configurabile come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata, di talché non può trovare applicazione la previsione dell'art. 51, n. 4, c.p.c. (così da ult.
Cass. n. 2248 del 2021); P. Q. M.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Sulmona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così