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Ordinanza — n. 29638/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29638/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29638/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21694-2016 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI - CIPAG, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SPINOSA MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISTORINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO STEFANELLI, FRANCESCO CARONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 519/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2016 R.G.N. 1636/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2116 c.c, art. 132 c.p; Ordinanza — n. 29638/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.700,00, di cui C 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

Parole chiave

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decisione sulla contribuzione mantenimento della previdenza diritti di previdenza professionale deduzione dei contributi di mantenimento contribuzione alle spese ordinamento dei contributi causali

Disposizioni normative citate

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art. 2116 c.c
art. 132 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21694-2016 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI - CIPAG, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SPINOSA MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISTORINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO STEFANELLI, FRANCESCO CARONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 519/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2016 R.G.N. 1636/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 23.3.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Marcello Spinosa volta alla riliquidazione della propria pensione con l'inclusione, nella relativa base di calcolo, delle annualità comprese tra il 1987 e il 1989, che erano state invece escluse dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza per Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per asserita irregolarità nel versamento dei contributi dovuti; che avverso tale pronuncia la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza per Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Marcello Spinosa ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., per avere la Corte di merito ritenuto, con motivazione perplessa e incomprensibile, che dalla nota inviata all'odierno intimato in data 19.1.1993 potesse evincersi che le annualità relative al periodo 1987-1989 erano state regolarmente pagate, senza tener conto che la posizione contributiva era stata aggiornata soltanto dopo la rilevazione dei dati contenuti nelle denunce fiscali a seguito di nota di sollecito del 28.7.2005, come peraltro segnalato con successiva nota del 20.2.2006, entrambe prodotte in atti; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2116 c.c., degli artt. 2-3 del Regolamento CIPAG, dell'art. 24 del Regolamento contributi CIPAG, dell'art. 111, comma 6°, Cost., nonché nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sulle conseguenze dell'effettiva irregolarità contributiva; che il primo motivo è palesemente inammissibile, essendosi chiarito che è denunciabile per cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata e non già - come si pretenderebbe nella specie - mediante il confronto con le risultanze processuali (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi, tra le quali, da ult., Cass.n. 7090 del 2022); che, rimanendo logicamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va senz'altro dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.700,00, di cui C 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza c