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Ordinanza — n. 29607/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling bonus eligibility requires full payment of contributory installments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29607/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Second Instance Court's decision regarding the worker's eligibility for a pension bonus. The lower court had granted the bonus while installments for period reconnection were pending, but the INPS argued this violated statutory requirements. The court held that the effects of contributory reconnection only occur after the full payment of all due installments, making the bonus inapplicable during the payment period.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 12 legge 243 del 2004; The bonus for pensioners who renounce immediate treatment is contingent upon the full payment of contributory installments, and reconnection effects do not apply until the economic burden is completely discharged.

Parole chiave

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pension bonus eligibility contributory reconnection installment payment requirements pension qualification period social security benefits accredito supplementare diritti a pensione mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 12 legge 243 del 2004
Art. 1 comma 3 legge 29/79
Art. 5 ultimo comma DPR 488 del 68
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 1725-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; 2022 - ricorrente - 1799 contro GRESTI LUCIO; - intimato - avverso la sentenza n. 750/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 18 maggio 2022 - Pres. Berrino, rei. Buffa - causa n. 14 - INPS contro Gresti Con sentenza dell 8.7.15 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del 24.11.11 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda relativa alla fruizione del bonus ex articolo 1 comma 12 legge 243 del 2004 e di correlativo pagamento della contribuzione per il periodo ottobre/dicembre 2007, non dovuta proprio in ragione del bonus. In particolare, ritenuto inapplicabile l'articolo 47 dpr 639/70 ed il relativo termine decadenziale perché non si era in presenza di una "prestazione previdenziale" ma di una pretesa risarcitoria, la corte territoriale ha ritenuto che la pendenza di pagamenti rateali per riscatto di periodo assicurativo determinante per la maturazione dei requisiti di legge non fosse preclusiva per la fruizione del bonus, mentre per altro verso ha escluso la compensazione del bonus con le maggiori somme versate all'interessato per effetto della contribuzione rinunciata, non essendo esse di facile e pronta liquidazione.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi; è rimasto intimato il contribuente. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 12 legge 243 del 2004, 1 comma 3 legge 29/79, 5 ultimo comma DPR 488 del 68, per avere la corte territoriale trascurato che il lavoratore non aveva maturato il requisito contributivo per accedere alla pensione di anzianità e quindi al bonus perché erano in corso pagamenti rateali per la ricongiunzione. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 12 citato, per avere la corte territoriale trascurato che i contributi richiesti in restituzione avevano avuto effetto sul montante contributivo per la liquidazione della pensione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 12 citato, per aver la sentenza impugnata escluso la compensazione delle somme dovute dall'ente. Occorre premettere che la prestazione di che trattasi compete solo alla maturazione dei requisiti contributivi minimi di anzianità in favore dei lavoratori che rinunciano all'immediata fruizione del trattamento pensionistico e continuano a lavorare, ottenendo in tal modo anche i contributi previdenziali che avrebbero dovuto esser versati. Ciò posto, il primo motivo è fondato, in quanto gli effetti della ricongiunzione contributiva operano solo dal pieno pagamento dei ratei dovuti.

Invero, gli effetti della ricongiunzione sulla posizione previdenziale del lavoratore non possono che aversi solo al pagamento dell'onere economico posto a carico del lavoratore, e mai prima, sicché, qualora il lavoratore fruisca di piano rateale per il pagamento, gli effetti non potranno prodursi che una volta esaurito tale piano, con il regolare pagamento di tutte le mensilità. Gli altri motivi restano assorbiti. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato. Non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

Spese secondo soccombenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, non essendo necessari altri accertamenti, decide la causa nel merito e rigetta la domanda introduttiva del giudizio. condanna il Gresti al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 700 per il primo grado, 900 per l'appello e 2000 per competenze (più 200 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre -per tutte le somme predette- ad accessori secondo legge e spese