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Ordinanza — n. 29604/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on statutory limitation grounds for late judicial action against INPS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29604/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by former employees against the INPS regarding their claim for unpaid wages via the Guarantee Fund. The court found that the plaintiffs filed their judicial action one year after the administrative procedure was deemed concluded, triggering a statutory limitation period under Article 47 of DPR n. 639/70. The court ruled that the late rejection of the administrative appeal did not extend this one-year deadline, resulting in the loss of the right to claim the funds.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR n. 639/70; The statutory limitation period for judicial action begins upon the expiration of administrative terms and is not extended by a late substantive rejection of the administrative appeal.

Parole chiave

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statutory limitation period administrative exhaustion Guarantee Fund DPR 639/70 time bar INPS liability judicial action indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR n. 639/70
In particolare, la Corte d'appello, nel rigettare le originarie domande proposte contro l'Inps, accoglieva l'eccezione sollevata dall'Istituto, di decadenza dei ricorrenti, ex art. 47 del D.P.R.
Art. 6 d.I. 29 marzo 1991 n. 103
639 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 del d.
Art. 4 d.I. 19 settembre 1992 n. 384
In particolare, la Corte d'appello, nel rigettare le originarie domande proposte contro l'Inps, accoglieva l'eccezione sollevata dall'Istituto, di decadenza dei ricorrenti, ex art. 47 del D.P.R.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 12718/09
Cass. sez. un. n. 12718/09, Cass.
Cass. nn. 7148/08
12718/09, Cass. nn. 7148/08, 13276/07).
Cass. n. 13276/07
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21075-2016 proposto da: MARINI GIULIO, MUREDDU DILETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI N 55, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARTA, rappresentati e difesi dall'avvocato AGOSTINO DESSY; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 1341 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 100/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/02/2016 R.G.N. 27/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 21075/16 Rilevato che: Con sentenza del 17 febbraio 2016 n. 100, La Corte d'appello di Cagliari accoglieva la domanda dell'Inps e riformava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di Mureddu Diletta e Marini Giulio, già dipendenti della società Vol.2 (questa,dall'1.5.2010 aveva cessato di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, mentre dal 23.7 2010 i ricorrenti hanno dichiarato che la prestazione lavorativa era stata sospesa; inoltre, il 29.9.2010 i predetti lavoratori avevano presentato le dimissioni per giusta causa, ed infine la società era stata dichiarata fallita il 23.12.2010), volta a ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, condannando l'Inps a liquidare in favore dei ricorrenti quanto richiesto in domanda, con interessi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data del fallimento.

In particolare, la Corte d'appello, nel rigettare le originarie domande proposte contro l'Inps, accoglieva l'eccezione sollevata dall'Istituto, di decadenza dei ricorrenti, ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dall'azione giudiziaria per decorso del termine annuale (in riferimento al mancato percepimento delle ultime tre retribuzioni mensili, prima del fallimento della società ex datrice di lavoro) dalla scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso amministrativo che era stato presentato. Avverso la sentenza della Corte d'appello, Mureddu Diletta e Marini Giulio ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l'Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell'art. 47 del DPR n. 639/70, per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale di un anno per l'esercizio dell'azione giudiziale: infatti, in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo, oltre il termine fissato di 90 gg., riferito alla domanda di ammissione al Fondo di Garanzia, si sarebbe dovuto applicare il termine decadenziale "residuale" di 300 gg. (di cui alla terza ipotesi dell'art. 47 cit.) dalla presentazione della domanda amministrativa (intesa quale dies a quo) per la proposizione dell'azione giudiziale, e non il termine di 90 gg. dalla presentazione del predetto ricorso amministrativo (che la Corte territoriale aveva individuato quale dies a quo per calcolare il termine decadenziale di un anno per l'esercizio ‘. dell'azione giudiziale).

Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/92, per non aver riconosciuto la Corte d'appello il diritto dei ricorrenti a vedersi erogate le mensilità di maggio e giugno 2010 che erano state lavorate ma per le quali non era stata corrisposta la relativa retribuzione. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo, infatti, in adesione a quanto affermato da questa Corte (cfr. (Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007)) "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 del d.

I. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, e dall'art. 4 del d. I. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438 - individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza; e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale".

Infatti, come ha affermato la giurisprudenza in più occasioni, si tratta di termini fissati per ragioni di certezza e definizione dei rapporti giuridico-previdenziali, di cui non può disporre neppure l'Istituto stesso, provvedendo sul ricorso tardivamente (cfr. Cass. sez. un. n. 12718/09, Cass. nn. 7148/08, 13276/07). Nella specie, la Corte d'appello, per quanto riguarda il Marini, ha accertato che la domanda amministrativa era stata presentata il 15.3.2012, mentre il successivo ricorso amministrativo, dopo il termine dilatorio di 120 gg., era stato proposto il 7.8.12; pertanto, il silenzio rigetto sul predetto ricorso amministrativo si era formato dopo 90 gg. e cioè, il 7.11.12 (non rilevando la tardiva decisione nel merito del ricorso), quindi, il termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziale era scaduto un anno dopo e cioè, il 7.11.13: infatti, il ricorso giudiziale era stato depositato il 7.1.14, quindi tardivamente; mentre, per quanto riguarda la Mureddu, la domanda amministrativa era stata presentata il 15.3.2012, mentre il successivo ricorso amministrativo dopo il termine dilatorio di 120 gg., era stato proposto il 3.10.12; pertanto, il silenzio rigetto sul predetto ricorso amministrativo si era formato dopo 90 gg, il 1.1.13 (anche in questo caso, non rilevando la tardiva decisione nel merito del ricorso), quindi, il termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziale era scaduto un anno dopo, il 1°.1.14, laddove il ricorso giudiziale era stato depositato il 7.1.14, quindi tardivamente.

Pertanto, i ricorrenti sono effettivamente decaduti dal diritto di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per vedersi corrispondere le ultime mensilità di retribuzione non corrisposte dalla società datrice di lavoro e ciò per aver proposto la domanda giudiziale oltre il termine annuale previsto dall'art. 47 del DPR n. 639/70. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 3.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte det: ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo