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Ordinanza — n. 29574/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension claim arguing start date must be retirement age, not application date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29574/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Lucia Sinatra's appeal against the Bologna Court of Appeal's rejection of her old-age pension claim. Sinatra argued the pension should start from her application date rather than her retirement age, claiming the lower court erred in applying specific regulations regarding contribution pooling. The court ruled that because the worker exercised the option to pool contributions only after reaching retirement age, the pension legally could not commence before that date.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 14 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; In matters of merging insurance periods from different management systems, the effects of merging take effect from the moment the right to the pension benefit arises, meaning the new treatment must be recognized with a start date from the beginning of the pension, not the month following the request, provided all requirements are met at that time.

Parole chiave

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pension start date contribution pooling old age pension separate management retirement age requirement legal entitlement timing pension recalculation

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del D.M. 282/96
Art. 5, comma 14 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
629539 - 01) che, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, quattordicesimo comma, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 26526 del 27/11/2013
In tema, questa Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 26526 del 27/11/2013, Rv.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 376-2016 proposto da: SINATRA LUCIA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI, l, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 508/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/07/2015 R.G.N. 580/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 18 maggio 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa n. 13 - Sinatra c. INPS Con ricorso del 7.7.15 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di sentenza del 2013 del tribunale di Parma, ha rigettato la domanda della contribuente in epigrafe di calcolo della pensione di vecchiaia con cumulo di tutti i periodi contributivi maturati nella gestione separata e con decorrenza dal raggiungimento dell'età pensionabile. In particolare, la corte ha ritenuto assenti i requisiti ex articolo 3 DM 282/96 e 1 comma 23 Legge 335/95, avendo la contribuente optato per la totalizzazione contributiva dopo la maturazione dell'età pensionabile.

Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 3 del decreto citato e 22 comma 5 legge 353/69 per avere la corte territoriale fatto decorre la prestazione &lila domanda amministrativa, trascurando che per la pensione di vecchiaia la decorrenza opera dal compimento dell'età pensionabile. Con il secondo motivo si deduce violazione del medesimo articolo, 3 dell'articolo 3 della legge 243/04 e 6 legge 155/81, per avere la corte territoriale subordinato la totalizzazione aut'.e.ser(J.,3 ,0 dell'opzione per v sistema contributivo sebbene ,e questo fosse sistema di calcolo esclusivo della gestione separata.

I motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro connessione, sono infondati. In tema, questa Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 26526 del 27/11/2013, Rv. 629539 - 01) che, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, quattordicesimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, e non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione.

Nella specie, solo con l'esercizio dell'opzione volta a concentrare presso la gestione separata la contribuzione accreditata anche presso l'AGO, la lavoratrice ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia presso la detta gestione, sicché la pensione non poteva avere decorrenza anteriore rispetto all'esercizio della facoltà di computo dei contributi accreditati nel Fondo pensione lavoratori dipendenti nella gestione separata. In altri termini, la totalizzazione era necessaria per beneficiare della pensione e dunque la decorrenza della stessa non può che operare dalla data dell'istanza relativa.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.rn. rigetta il ricorso; condanna uk, ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s