Cassation court rules that fictional contributions must be allocated to pension quota C, not B, due to timing rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the Inps's appeal against a lower court ruling that allocated fictional contributions to pension quota B. The Inps argued this violated statutory provisions requiring allocation to quota C for contributions accruing after December 31, 1994. The court clarified that while the contributions were intended for early retirement planning, they must be credited to the total effective contribution at the time of actual cessation of work, thereby placing them in the later period governed by quota C.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3; D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4: fictional contributions must be allocated to the pension quota corresponding to the period of actual cessation of work, not the period of planning approval.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso 312-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTER, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - 2022 contro 1715 DE MASI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE ROSA, che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 4159/2015 della CORTE D'APPELLOai [ mR, acpwl_atJ1 il 02/077201 P, --.M. ,U11 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. R.G.N. 312/2016 FATTO RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell'attuale intimato volta alla condanna dell'Inps alle differenze economiche sul trattamento pensionistico, sulla base di una contribuzione di 35 anni;
2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha imputato l'aumento figurativo o convenzionale dell'anzianità contributiva di cui al D.L. nr. 501 del 1995, art. 4, convertito con L. nr. 11 del 1996, alla quota B) della pensione e a tali anni di incremento ha, pertanto, applicato il coefficiente di rendimento annuo del 2,5%;
3. per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un motivo;
4. Pietro De Masi resiste, con controricorso, anche illustrato con memoria. DIRITTO CONSIDERATO CHE:
5. con l'unico motivo di ricorso l'Inps - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, nr. 11 per avere la Corte distrettuale riferito l'incremento figurativo alla quota B della pensione e non a quella C, relativa all'anzianità maturata dall'1.1.1995;
6. il ricorso è fondato in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte di cassazione in numerose ordinanze (v. Cass. nn. 12328 del 2018, 34192 del 2019, 22785 del 2020, 24029 del 2021 ed altre coeve conformi);
7. come noto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore, si è previsto un incentivo al prepensionamento dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato dal D.L. nr. 501 del 1995, attraverso l'accredito di una contribuzione figurativa in aggiunta al periodo effettivamente lavorato in relazione ad un'anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (ma con effetto altresì sulla misura della prestazione), a valere naturalmente nel momento dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa;
8. vale precisare che la pensione di tale categoria di lavoratori risulta composta di tre quote, ciascuna corrispondente ad un segmento di anzianità contributiva: la quota A, all'anzianità compresa tra la data di decorrenza della copertura assicurativa e il 31.12.92; la quota B, all'anzianità compresa tra il 31.12.92 e il 31.12.94; la quota C, compresa tra il 31.12.94 e la data del pensionamento; i R.G.N. 312/2016 9. la questione controversa riguarda l'individuazione della «quota» cui imputare la maggiorazione contributiva, discendendone l'applicazione di un differente coefficiente di rendimento annuo (del 2,5% per quota A e B, del 2% per quota C);
O. nel dirimere il contrasto, la Corte ha chiarito che, mentre la contribuzione effettiva al 31 dicembre 1994 è considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all'approvazione, il pensionamento non può che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione va ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva, accreditata nelle more dell'approvazione del piano e fino alla sua attuazione; dunque, l'incremento figurativo deve essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 10 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione in relazione alla platea degli aventi diritto;
41. ne deriva che la maggiorazione contributiva deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994 (v, anche Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019, 19401 del 2020, 18170 del 2020); la non essendosi la Corte territoriale attenuta a detto principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che, nel rielaborare i conteggi, si atterrà al suddetto principio di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camer