Cassation Court rejects appeal, ruling sub-agents are not commercial agents and excluded from Enasarco mandatory pension scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Foundation Enasarco's appeal against a lower court ruling that excluded sub-agents from its mandatory pension scheme. The Foundation argued that sub-agents should be treated as commercial agents under the Civil Code, while the lower court distinguished them as belonging to a special INPS regime. The Court upheld this distinction, citing the constitutional requirement of legislative reservation and established case law that sub-agents fall under a separate regulatory framework distinct from commercial agents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 Cost.; Art. 1753 c.c.: Sub-agents of insurance are legally distinct from commercial agents and are excluded from the mandatory pension scheme of commercial agents (Enasarco) by virtue of a special regime reserved by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 12811-2016 proposto da: FONDAZIONE ENASARCO - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, MAURO PETRASSI, ROSSANA NANNI, che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 2445 contro PIZZI IGINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro PIZZI ASSICURAZIONI DI CRISTINA E GABRIELE S.N.C. IN LIQUIDAZIONE già PIZZI ASSICURAZIONI DI IGINO E C. S.N.C.; - intimata - avverso la sentenza n. 3420/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2015 R.G.N. 717/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Fondazione Enasarco nei confronti di Pizzi Assicurazioni di Cristina e Gabriele snc per omessi contributi relativi ai sub-agenti di assicurazione impiegati dalla società. La Corte d'appello riteneva che, ai fini previdenziali, i sub-agenti di assicurazione andassero distinti dagli agenti di commercio: solo per questi l'Enasarco gestiva la previdenza obbligatoria, mentre i sub-agenti assicurativi erano inclusi nella gestione speciale INPS per la pensione IVS. Contro la sentenza, Fondazione Enasarco ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Pizzi Assicurazioni di Cristina e Gabriele snc resiste con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1742, 1752, 1753 c.c., degli artt.2 e 5 I. n.12/73, nonché degli artt.109 e 343 d. Igs. n.209/05, dell'art.6 d. I. n.300/06 e dell'arti Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione 23.12.2003. La Corte avrebbe errato nel distinguere la figura dell'agente di assicurazione da quella dell'agente di commercio, posto che gli artt.1742 e 1752 c.c. si applicano anche al primo. Ciò sarebbe confermato dalla direttiva CEE n.86/653, la quale ha riguardo a una nozione di agente commerciale in grado di comprendere anche l'agente di assicurazione.
Sarebbe altresì confermato dall'art.343 d. Igs. n.209/05, che, per i sub-agenti di assicurazione, ha collegato l'esclusione dagli obblighi previdenziali previsti per gli agenti di commercio alla iscrizione al RUI, sicché, prima della sua entrata in vigore, doveva rimanere il regime previdenziale Enasarco. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, con orientamento consolidato (v. Cass.4296/16, seguita, tra le altre, da Cass.12196/20, Cass.36929/21) da quale non v'è motivo di discostarsi, ha affermato i seguenti principi:
a) in tema di contributi dovuti agli enti previdenziali privatizzati opera la riserva di legge dell'art.23 Cost., sicché, in assenza di previsione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'Enasarco;
b) la riserva di legge non è integrata dalla I. n.12/73, che, al suo art.2, fa riferimento agli agenti e rappresentanti di commercio di cui agli artt.1742 e 1752 c.c.;
c) per gli agenti assicurativi vale invece l'art.1753 c.c., che riserva agli stessi un regime speciale da sempre nettamente distinto da quella dell'agente di commercio, e fondato sugli usi e sugli accordi collettivi di settore;
d) la separazione di disciplina trova conferma nell'ordinamento comunitario: gli agenti di commercio sono attratti a una propria disciplina, comprendente la direttiva 86/653/CEE, mentre per l'intermediazione assicurativa sono state emesse le direttive 77/92/CE e 2002/92/CE;
e) l'art.343 d. Igs. n.209/05 ha valenza solo ricognitiva, non interpretativa né innovativa, dell'assetto preesistente, ossia della sottrazione dei sub-agenti assicurativi all'assicurazione Enasarco, stante l'assenza di alcuna precedente norma che, ai sensi dell'art.23 Cost., li avesse inclusi nel sistema Enasarco; f) è stato escluso qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale derivante dalla sottrazione dei sub-agenti alla previdenza Enasarco. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, liquidate, per il giudizio di legittimità, in €4500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 Il Presidente Dr. Umbe