Cassation court dismisses appeal for lack of agency contract stability and continuity requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Foundation Enasarco's appeal inadmissible due to procedural defects and lack of evidence. The lower courts found no agency relationship existed between the car dealer and the two mechanic firms, noting only a six-year commercial collaboration without the necessary stability or continuity. The court rejected the appellant's arguments regarding burden of proof and contradictory reasoning, ruling that the appellant failed to demonstrate the constitutive facts of an agency contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1742, 1748 c.c.; Art. 61, co. 1 e 2 d. Igs. n. 276/03; Art. 3 I. n. 173/05; Art. 69, co. 5 bis d. Igs. n. 59/10; Art. 2697, co. 2 c.c.; Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, co. 4 e 5 c.p.c.: An appeal against a negative accounting action is inadmissible if the respondent merely contests the existence of a legal relationship without raising specific defensive exceptions requiring proof, and if the appellant fails to substantiate the statutory requirements for the alleged contract, such as stability and continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 11528-2016 proposto da: FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato MARIA SALAFIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro IOB SILVANO & C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GRASSO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO LOMBARDINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8648/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 7917/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva negato l'obbligo contributivo della società lob Silvano & C srl in favore della Fondazione Enasarco. Secondo la Corte non era stato dimostrato un rapporto di agenzia tra la società, concessionaria di auto Volkswagen nuove, e due imprese di assistenza meccanica e rivendita di auto usate. Vi erano stati rapporti di collaborazione commerciale durati sei anni tra la concessionaria e le due imprese, ma con un fatturato non rilevante, e - secondo la Corte - non era dimostrato il requisito di stabilità che caratterizza il rapporto di agenzia, ovvero l'inserimento dell'agente nell'organizzazione imprenditoriale del preponente e l'assunzione dell'obbligo di promuovere l'attività del preponente.
La Corte riconosceva così un mero rapporto di collaborazione/procacciamento d'affari con reciproca convenienza: le due autofficine avevano convenienza a segnalare ai propri clienti il nome della concessionaria per eventuale vendita di auto nuove, al fine poi di ottenere incarichi di assistenza sulle auto nuove acquistate presso la concessionaria. Contro la sentenza, la Fondazione Enasarco ricorre per quattro motivi. lob Silvano & C srl resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente. La Corte avrebbe reso affermazioni tra loro contraddittorie sui requisiti distintivi del contratto d'agenzia, ora richiedendo il requisito della continuità e poi invece negandolo, ora ritenendo che l'attività promozionale fosse rilevante ai fini della qualificazione del contratto come contratto di agenzia e poi invece negandolo. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1742 e 1748 c.c., nonché dell'art.61, co.1 e 2 d.
Igs. n.276/03, dell'art.3 I. n.173/05, e dell'art.69, co.5 bis d. Igs. n.59/10. La sentenza avrebbe violato il più recente orientamento di questa Corte che richiede, accanto al requisito della stabilità, il requisito della continuità del rapporto. Nel caso di specie, essendovi stato un rapporto durato sei anni, la Corte non avrebbe potuto negare la continuità. Il fatto poi che, come affermato nella sentenza, il volume di fatturato tra la concessionaria e le due imprese non fosse rilevante, non poteva essere di ostacolo alla qualificazione del rapporto come rapporto di agenzia.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 2699 e 2700 c.c., anche in relazione all'art.116 c.p.c., nonché degli artt.29 I. n.613/66 e 1 I. n.12/73. La Corte avrebbe attribuito l'onere probatorio dei fatti costitutivi del contratto di agenzia in capo alla Fondazione, ma non avrebbe attribuito alla società l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento delle eccezioni svolte. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omesso esame di vari fatti decisivi che emergevano dai verbali ispettivi della Fondazione, dedotti in causa ma non considerati dalla sentenza, e che avevano carattere decisivo ai fini della qualificazione del contratto come contratto di agenzia.
I quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono inammissibili. Il primo motivo di ricorso tende a censurare affermazioni di contorno della sentenza. Di contro, la pronuncia d'appello ha un proprio nucleo decisionale ben individuabile e che può così sintetizzarsi:
a) il contratto d'agenzia richiede il requisito della stabilità, ovvero l'inserimento dell'agente nell'organizzazione aziendale del preponente e la Fondazione non aveva fornito la relativa prova;
b) non emergeva in causa un obbligo delle due ditte di promuovere affari su incarico della concessionaria ma, piuttosto, doveva ritenersi che vi fosse un rapporto di collaborazione/procacciamento d'affari: le due ditte segnalavano di propria iniziativa ai rispettivi clienti il nome della concessionaria, confidando nei successivi contratti di assistenza sulle auto nuove acquistate dai clienti presso la concessionaria. A tale nucleo di motivazione, di per sé intellegibile e sufficiente a fondare la decisione, la Corte ha aggiunto ulteriori argomenti e notazioni sul requisito della continuità dell'attività dell'agente, della sua "abitualità", sui verbali ispettivi della Fondazione e sull'intensità dell'onere probatorio in suo capo.
Tali argomenti non hanno rilevanza effettiva sul decisum, poiché non intaccano il nucleo fondante la motivazione, né la rendono contraddittoria. In tal modo il motivo si appalesa inammissibile per difetto di interesse, dovendosi ricordare che il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile ove dal suo accoglimento non possa derivare alcun effetto concreto; il che accade se le norme giuridiche violate sono prive di influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass.12678/20, Cass.13373/18, v. anche Cass.22380/14 riguardo alle argomentazioni svolte ad abundantiam).
Per le stesse ragioni è inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo. Come detto, il nucleo motivazione della sentenza è basato sul fatto che mancasse il requisito della stabilità: le due autofficine non erano inserite nell'organizzazione aziendale della ricorrente, non avevano assunto alcun obbligo di promuovere affari per suo conto, ma segnalavano il nominativo ai clienti di propria iniziativa, avendone convenienza. Tale nucleo motivazionale non è sottoposto ad alcuna censura nel secondo motivo di ricorso, il quale non contesta alcunché sul requisito della stabilità, non afferma che esso ricorresse, né che fosse dimostrato un obbligo contrattuale di promuovere l'attività della società concessionaria.
Il ricorso sottopone invece a critica, in modo inammissibile per difetto di interesse, altri passaggi della motivazione, su punti di diritto che, se anche accolti non avrebbero alcun rilievo pratico, poiché non farebbero venir meno il decisum fondamentale della sentenza. In particolare, si sostiene che vi era il requisito della continuità, trattandosi di un rapporto durato sei anni. Si citano due pronunce di questa Corte (Cass.1856/16, Cass.1974/16) che richiedono, oltre alla stabilità, anche la continuità quale elemento distintivo del contratto di agenzia rispetto al contratto di procacciamento d'affari.
Ora, per un verso va osservato che, successivamente a dette pronunce, questa Corte (Cass.17920/18) ha richiamato il diverso orientamento (Cass.7799/98, Cass.8214/09) secondo cui la continuità può ricorrere anche rispetto al procacciamento d'affari; per altro verso il dato dirimente è che il ricorso non sottopone a censura il requisito della stabilità. Poiché il contratto di procacciamento d'affari difetta necessariamente del requisito della stabilità (Cass.26370/16, Cass.2828/16), inteso come obbligo stabile di promuovere affari per conto del preponente (Cass.1078/99), e poiché il ricorso nulla allega sul punto, né afferma che la sentenza abbia errato nell'escludere la prova della ricorrenza di detto requisito invece dimostrato in causa, il motivo risulta inammissibile per difetto d'interesse.
Quand'anche si dovesse convenire con parte ricorrente sulla rilevanza della continuità, e quindi sul fatto che il contratto di agenzia richiede quella continuità dimostrata in causa, difetterebbe comunque la censura sulla mancata prova del requisito della stabilità. Attengono al requisito della continuità, e quindi per quanto appena detto sono inammissibili per carenza d'interesse, i successivi rilievi contenuti nel motivo e relativi all'art.61 d. Igs n.276/03 e all'art.3 I. n.173/05. Quanto al requisito dell'attività promozionale, la sentenza afferma correttamente che l'attività promozionale può sussistere anche nel procacciamento d'affari (come del resto nel contratto di mandato: v.
Cass.2828/16). Il punto distintivo tra agenzia e procacciamento d'affari, è che nel primo caso l'attività promozionale deve essere oggetto di un obbligo assunto in modo stabile verso il preponente. E, sul punto, la Corte ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova. I successi rilievi contenuti nel motivo, ovvero l'erronea rilevanza data dalla Corte d'appello all'esiguità dei corrispettivi percepiti annualmente dalle due autofficine per gli affari segnalati alla concessionaria, nonché l'erronea valutazione del concetto di zona assegnata all'agente e del concetto di provvigione dovuta all'agente, sono ugualmente inconferenti poiché non censurano il nucleo centrale della decisione, ovvero: le autofficine, che avevano un'attività principale autonoma e diversa da quella di promuovere stabilmente affari per conto della concessionaria, segnalavano di volta in volta ai clienti interessati il nome della concessionaria stessa, in un'ottica di collaborazione imprenditoriale di reciproca convenienza.
Quanto al terzo motivo, va detto che la Corte d'appello ha correttamente rilevato che, di fronte alla domanda di accertamento negativo proposta dalla società, e alla domanda riconvenzionale della fondazione Enasarco avente ad oggetto i contributi omessi, spettasse alla Fondazione provare il fatto costitutivo della pretesa, ovvero la sussistenza di un rapporto qualificabile come agenzia. Il terzo motivo di ricorso adduce che anche la società doveva dimostrare i fatti costitutivi delle proprie eccezioni, e cita il precedente di questa Corte n.9201/15.
In realtà, tale precedente riguarda un caso in cui l'attore in accertamento negativo aveva fatto valere fatti estintivi (eccezione di nullità negoziale) del diritto altrui. Ora, è chiaro che, ove l'azione di accertamento negativo si fondi su fatti impeditivi, modificativi o estintivi (art.2697, co.2 c.c.), tali fatti, siccome integranti eccezioni in senso proprio, devono essere dimostrati da chi li invoca. Ma, nel caso di specie, il ricorso non allega nello specifico - e in ciò si rivela inammissibile - che la società avesse posto a fondamento dell'azione di accertamento negativo un determinato fatto impeditivo, modificativo o estintivo.
Semplicemente la società aveva contestato la sussistenza di un rapporto di agenzia; non aveva allora svolto un'eccezione in senso proprio (art.2697, co.2 c.c.) bisognosa di prova, ma si era limitata a mere difese. La stessa non doveva dunque provare alcunché ai sensi dell'art.2697, co.2 c.c. In particolare, non spettava a lei dimostrare il fatto negativo della insussistenza del requisito della stabilità; spettava bensì alla Fondazione dimostrare il requisito della stabilità, e quindi del contratto di agenzia, come fatto costitutivo del diritto.
Il motivo si incentra poi sulle ulteriori valutazioni ad abundantiam che la Corte compie sul valore probatorio dei verbali ispettivi della Fondazione, e sul grado di ("rigorosa") prova incombente sull'Enasarco, avendo la società concessionaria versato i contributi alla gestione competente Inps. Esso si palesa nuovamente inammissibile per difetto di interesse, appunto perché censura affermazioni secondarie della pronuncia, che non intaccano il cuore del decisum, ovvero: l'Enasarco non aveva dimostrato la ricorrenza di un contratto di agenzia. Circa il quarto motivo, va detto che entrambe le sentenze, di primo e secondo grado, hanno respinto la domanda riconvenzionale della Fondazione.
Trattandosi quindi di doppia sentenza conforme di rigetto, il motivo di censura di cui all'art.360, co.1, n.5 c.p.c. doveva recare, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, e così dimostrare che erano ragioni di fatto tra loro diverse e che il motivo non incorreva nel divieto posto dall'art.348 ter, co.4 e 5 c.p.c. (Cass.26774/16). Sulle ragioni poste a base della sentenza di primo grado, invece nulla allega il ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, liquidate per il presente grado, in €5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.