Italian Supreme Court dismisses appeal as untimely under Art. 327 c.p.c. due to late notification of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed late, violating the strict time limits set by Article 327 of the Code of Civil Procedure. The appellant, Falavigna Daniele, sought to overturn a lower court decision denying his claim for pension contributions and damages against Leza S.R.L. The court determined that the appeal was not notified within the required six-month period following the publication of the appellate judgment. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the underlying pension dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 58 co. 1 I. n. 69/09: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is not notified within the statutory time limit, regardless of the substantive merits of the claim.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 56-2016 proposto da: FALAVIGNA DANIELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE SCARAMOZZINO; - ricorrente - contro LEZA S.R.L.; 2022 - intimata - 2313 avverso la sentenza n. 502/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2015 R.G.N. 155/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI .
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di condanna di Falavigna Daniele nei confronti della propria datrice di lavoro, Leza srl, avente ad oggetto il versamento al Fondo pensione complementare Byblos della contribuzione dovuta, avendo Falavigna optato dal febbraio 2008 per il versamento dell'intero t.f.r. al fondo stesso. La Corte confermava altresì la sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni pari all'importo dei contributi non versati. Riteneva la Corte che la domanda di condanna al pagamento dei contributi non potesse essere accolta in mancanza del fondo Byblos non evocato in giudizio dall'appellante e non potendo, per il principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c., alcun soggetto rimasto estraneo al processo essere inciso nella sua sfera giuridica, seppure si tratti di soggetto destinatario di versamenti o pagamenti.
Quanto alla domanda risarcitoria, riteneva la Corte che mancasse l'attualità del pregiudizio, non essendo ancora maturato, ai sensi dell'art.11 d. Igs. n.252/05, il diritto alla prestazione pensionistica complementare in capo a Falavigna. In secondo luogo, il danno risarcibile non avrebbe potuto essere quello chiesto, pari all'ammontare dei contributi, poiché "la restituzione dei contributi versati non poteva costituire, sotto nessun profilo, il risarcimento del diritto alla prestazione pensionistica integrativa". Contro la sentenza, Falavigna Daniele ricorre per due motivi.
Leza srl è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo ai sensi dell'art.327 c.p.c., come modificato dall'art.46 I. n.69/09. La nuova formulazione dell'art.327 c.p.c., ai sensi dell'art.58, co.1 I. n.69/09, opera per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della I. n.69/09, ovvero dopo il 4.7.2009. Nel caso di specie il ricorso in primo grado è stato notificato il 20.7.2012, sicché il ricorso in cassazione doveva essere notificato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. Ciò non è avvenuto: la sentenza d'appello è - stata pubblicata il 3.6.2015, mentre il ricorso è stato notifica'solo in data 31.12.2015.
Nulla sulle spese essendo rimasta intimata la società. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.6.22 Il Presidente Dr. Umberto Berrino ÈPOSITATO IN CAN