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Ordinanza — n. 29540/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against pension adjustment ruling, upholding that corporate funds are retributive not social security.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29540/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Unicredit's appeal against a lower court ruling that ordered the company to pay automatic pension adjustments to a retiree. The lower court correctly identified the pension fund as retributive rather than social security, making the statutory suspension of automatic adjustments inapplicable. Consequently, the court rejected Unicredit's arguments regarding the nature of the benefits and upheld the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 59 comma 13 l. 449/1997; Art. 12 preleggi: The suspension of automatic life-cost adjustment applies only to mandatory social security benefits and specific statutory pensions, not to corporate supplementary pensions which possess a retributive nature.

Parole chiave

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automatic pension adjustment corporate pension fund retributive vs social security Art 59 comma 13 l. 449 pension equalization suspension diritti a pensione rendita per menomazione dell'integrità prestazioni di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 59 comma 13 l. 449/1997
598717 - 01) che la norma dell'art. 59, tredicesimo comma, della legge 27 dicembre 1997, n.
Art. 12 preleggi
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 c.p.c.
Art. 429 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Ordinanza n. 25685 del 11/10/2019
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10556 del 07/05/2013
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15769 del 16/07/2007
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 8252-2016 proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro FRONZA 2022 CARLO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, 2302 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MOSER; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 22/01/2016 R.G.N. 52/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 9 giugno 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Causa numero 13 - Unicredit contro Fronza Con sentenza del 22.1.16 la Corte d'Appello di Trento ha confermato due sentenze (una non definitiva ed altra definitiva) del medesimo tribunale, che avevano riconosciuto il diritto del pensionato in epigrafe alla perequazione automatica ex articolo 11 decreto legislativo 502 del 1992, ritenendo inapplicabile l'articolo 59 comma 13 I. 449 del 1997, in quanto relativo alle sole pensioni INPS, e condannato Unicredit al pagamento delle relative somme differenziali nei limiti della prescrizione, pari ad euro 3821 oltre accessori.

Avverso tale sentenza ricorre Unicredit per due motivi, cui resiste con controricorso il pensionato. Con il primo motivo si deduce violazione del richiamato articolo 59 e degli articoli 12 preleggi, 132 e 118 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la natura previdenziale delle prestazioni del fondo. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 12 preleggi, 429, 118 e 132 c.p.c., per avere la corte territoriale riconosciuto la rivalutazione monetaria in cumulo con gli interessi nonostante la natura previdenziale e non retributiva della prestazione richiesta. motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

L'infondatezza del degli stessi si ricollega alla natura retributiva delle prestazioni richieste come confermato da giurisprudenza costante. Si è infatti affermato (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 25685 del 11/10/2019, Rv. 655482 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10556 del 07/05/2013, Rv. 625974 - 01; Sez. L, Sentenza n. 15769 del 16/07/2007, Rv. 598717 - 01) che la norma dell'art. 59, tredicesimo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se d