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Ordinanza — n. 29537/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of relevance to the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29537/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of criticism lacked specific relevance to the lower court's ruling. The appellant argued that his income from a corporate partnership should not be subject to professional contributions, but the Court found this factual dispute irrelevant since the lower court correctly applied the presumption of professional status based on timely failure to certify otherwise. Consequently, the appeal was rejected as it did not challenge the legal reasoning of the decision but rather an unrelated factual circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 10, I. n. 773/1982; Art. 3, comma 12, I. n. 335/1995: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds of criticism do not specifically relate to the reasoning of the decision under attack, failing to respect the canon of admissibility under Art. 366 n. 4 c.p.c.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of relevance to decision professional status presumption social security contributions corporate partnership income c.p.c. Art. 366 n. 4 Italian Supreme Court contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, I. n. 773/1982
509/1994), "il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale con conseguente obbligo di pagamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale, obbligo già [...] previsto dall'art. 10 comma 2 legge 773/82" (così la sentenza impugnata, pag.
Art. 3, comma 12, I. n. 335/1995
2/2003 (approvata ai sensi dell'art. 3, d.lgs.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
art. 10 comma 2 legge 773/82
509/1994), "il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale con conseguente obbligo di pagamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale, obbligo già [...] previsto dall'art. 10 comma 2 legge 773/82" (così la sentenza impugnata, pag.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17125 del 2007
(Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass.
Cass. nn. 11637 del 2016
Cass. n. 24765 del 2017
Cass. n. 15517 del 2020
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 8637/2025 — snciv
Italian Court dismisses appeal against social security contributions for non-continuous professional activity by a civil engineer. The court rejects the claim that regulations cannot set minimum contribution requirements. The decision upholds the validity of the Cassa Geometri's rules regarding contribution obligations. The ruling confirms that administrative regulations can establish minimum contribution bases even without continuous professional activity. The court finds the lower court's reasoning legally sound and dismisses the appeal. The judgment emphasizes the principle of financial equilibrium in social security systems. The decision clarifies the scope of professional activity for contribution purposes. The court rejects arguments based on previous legislative frameworks. The ruling affirms the current regulatory framework's validity. The judgment concludes with a dismissal of the civil engineer's appeal.
Ordinanza — n. 30191/2024 — snciv
Supreme Court allows Cassa Italiana's appeal, ruling it has power to set minimum contribution requirements for non-continuous professional activity.
Ordinanza — n. 5147/2025 — snciv
Cassation court allows CIPAG's appeal, overturning lower court on contributory obligation rules for non-continuous professional practice.
Ordinanza — n. 3828/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax assessment roll due to inadmissibility under specific procedural exclusion rules.
Ordinanza — n. 31156/2022 — snciv
Cassation court allows appeal against INPS, overturning partial fee compensation due to lack of specific justification.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27306-2016 proposto da: PETRONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABI 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO MENNELLA; - ricorrente - contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI 2022 GEOMETRI, in persona del legale rappresentante pro 1838 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA POLIS S.P.A. (ora EQUITALIA SUD S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 4063/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2016 R.G.N. 4476/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. i RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.5.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dal geom. Giuseppe Petrone avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) somme per contributi non versati relativamente all'anno 2005; che avverso tale pronuncia il geom. Giuseppe Petrone ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; che la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata:

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, I. n. 773/1982, e 3, comma 12, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che il reddito da lui prodotto potesse essere assoggettato a contribuzione in favore della Cassa ancorché derivasse dalla mera partecipazione ad un'impresa societaria avente ad oggetto attività di realizzazione e manutenzione di impiantistica elettrica e antincendio; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali hanno rigettato il gravame dell'odierno ricorrente sul rilievo che egli, pur risultando iscritto all'Albo e alla Cassa, non aveva provveduto a presentare tempestivamente l'autocertificazione attestante la natura non professionale del proprio reddito, di talché doveva reputarsi operante, giusta delibera consiliare della Cassa n. 2/2003 (approvata ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 509/1994), "il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale con conseguente obbligo di pagamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale, obbligo già [...] previsto dall'art. 10 comma 2 legge 773/82" (così la sentenza impugnata, pag. 4); che parte ricorrente, lungi dal confrontarsi con tale ratio decídendi (ciò che avrebbe richiesto la censura d'illegittimità della delibera cit. nella parte in cui, oltre a presumere la natura professionale del reddito prodotto dall'iscritto all'albo e alla Cassa e a fissare le modalità procedimentali mediante le quali questi è ammesso ad autocertificare la natura extraprofessionale del proprio reddito, prevede un contributo minimo collegato alla mera iscrizione all'albo e alla Cassa, indipendentemente dalla produzione di un qualsiasi reddito professionale), pretenderebbe di criticare la sentenza impugnata semplicemente sul presupposto della supposta natura extraprofessionale del proprio reddito, che è circostanza di fatto che la Corte territoriale ha motivatamente reputato affatto irrilevante ai fini del decidere; che, conseguentemente, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decísum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 1.600,00, di cui C 1.400,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Cos