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Ordinanza — n. 29534/2022 — snciv Generato dall'IA

Social security appeal dismissed except for missing factual finding on professional continuity, remanded for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29534/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court partially dismissed Carmelo Previti's appeal against the Cassa Nazionale di Previdenza, rejecting arguments regarding statutory interpretation and constitutional principles. While the court upheld the dismissal of claims based on income limits and contribution intangibility, it found the lower court erred by omitting a specific factual finding on Previti's actual professional continuity. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded to the Court of Appeal of Messina for a new assessment of the evidence regarding the continuity of his practice.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2 L. 100/1963: The court of first instance must actively compare all probative elements to verify the factual presupposition of professional continuity and cannot rely solely on the presumption of exercise derived from membership and fixed contributions.

Parole chiave

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professional continuity social security contributions omitted pronouncement remand for retrial presumption of exercise Cassa Nazionale Previdenza art. 360 c.p.c. mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 509 del 1994
art. 3, comma 12, I. n. 335 del 1995
violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, I. n. 335 del 1995, per violazione dei principio del pro rata, sotto ii profilo della intangibilità degli effetti derivanti dalla contribuzione versata;
art. 22 I. n. 21 del 1986
10126/2017 dell'art. 22 I. n. 21 del 1986 e dell'art.
art. 2 della legge n. 100 del 1963
10126/2017 dell'art. 22 I.
art. 38 Cost., comma 2
420/1988, l'art. 38 Cost., comma 2, non può estendere la propria funzione di garanzia anche nei confronti di attività svolte in violazione di legge e, specificamente, delle norme poste a tutela dell'interesse generale alla continuità ed all'obiettività di una professione.
art. 360, primo comma, c.p.c.
nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo d'appello, ai sensi dell'art. 360, primo comma n.4) in relazione all'art.
art. 112 c.p
360, primo comma n.4) in relazione all'art. 112 c.p.c.
art. 38 Cost
420/1988, l'art. 38 Cost., comma 2, non può estendere la propria funzione di garanzia anche nei confronti di attività svolte in violazione di legge e, specificamente, delle norme poste a tutela dell'interesse generale alla continuità ed all'obiettività di una professione.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 420/1988
Cass. sez. lav., 25 gennaio 1988, n. 618
(Cass. sez. lav., 25 gennaio 1988, n. 618;
Cass. sez. lav., 4 aprile 2003, n. 5344
Cass. sez. lav., 4 aprile 2003, n. 5344; Cass.
Cass. sez. lav., 13 novembre 2013, n. 25526
5344; Cass. sez. lav., 13 novembre 2013, n. 25526; Cass.
Cass. sez. lav., 12 novembre 2014, n. 24140
Cass. n. 3754 del 2003
tra le altre Cass. n. 3754 del 2003) secondo il quale la iscrizione all'albo ed il versamento del contributo fisso hanno valore di presunzione semplice in ordine alla prova dell'esercizio dell'attività professionale.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10126-2017 proposto da: PREVITI CARMELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato GIUSEPPE ZANGHI'; - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;- intimata - avverso la sentenza n. 356/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/03/2016 R.G.N. 190/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

R.g. n. 10126/2017 Rilevato che: con sentenza n. 356/2016, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta da Carmelo Previti nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, volta all'accertamento del diritto dello stesso a mantenere l'iscrizione presso tale ente per le annualità 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993,1994, 1996, 1997, 2000 e 2001, rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione della stessa Cassa aveva deliberato l'annullamento per carenza di esercizio continuativo della prestazione professionale; il Previti aveva sostenuto che la delibera del 24 giugno 1994, che aveva fissato un limite di reddito minimo per configurare la continuità dell'esercizio della professione, non avrebbe potuto determinare l'annullamento della contribuzione precedente ed inoltre, neanche le annualità dal 1996 al 2001 avrebbero potuto essere annullate per difetto del relativo potere; la Corte territoriale, riconoscendo il potere di verifica della Camera dei commercialisti, non soggetto a termine di decadenza, ha respinto la richiesta di disapplicazione del contestato atto di revisione e di annullamento dell'iscrizione per le suddette annualità; per la cassazione della sentenza, ricorre Carmelo Previti con nove motivi, poi illustrati da memoria; resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti.

CONSIDERATO che: con i motivi di ricorso, il ricorrente deduce:

1) la falsa applicazione del d.lgs. n. 509 del 1994, in relazione all'omessa pronuncia sulla denunciata nullità per eccesso di delega della deliberazione del Comitato dei Delegati della Cassa del 24.6.1994, in punto di fissazione di limiti reddituali minimi al di sotto dei quali non si ritiene sussistere la continuità dell'esercizio professionale;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, I. n. 335 del 1995, per violazione dei principio del pro rata, sotto ii profilo della intangibilità degli effetti derivanti dalla contribuzione versata;

3) violazione e falsa applicazione R.g. n. 10126/2017 dell'art. 22 I. n. 21 del 1986 e dell'art. 2 della stessa legge, dal momento che la prima disposizione prevedeva la fissazione di limiti reddituali solo per rendere obbligatoria l'iscrizione e non ai fini della effettività della contribuzione utile;

4) violazione del medesimo art. 22 cit., in quanto non interpretato in modo costituzionalmente orientato secondo il canone di ragionevolezza, giacché non si era considerato che il ricorrente aveva comunque versato il contributo minimo obbligatorio;

5) nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo d'appello, ai sensi dell'art. 360, primo comma n.4) in relazione all'art. 112 c.p.c. perché non era stato esaminato il motivo d'appello che aveva impugnato la sentenza di primo grado in punto di effettivo espletamento dell'attività professionale;

6) omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5), c.p.c. in rapporto all'omesso esame delle fatturazioni prodotte in allegato 15 al fascicolo di primo grado e che erarttese a provare l'effettivo espletamento dell'attività professionale, posto che era sempre stato versato il contributo minimo;

7) violazione dei criteri interpretativi relativi all'art. 2 I. n. 21 del 1986 che riconosceva il diritto a pensione a chi è comunque iscritto ed ha maturato il diritto a contribuzione;

8) violazione , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., in relazione all'art. 6 dello Statuto della Cassa che, tra le esplicite cause di cancellazione non prevedeva certo la cancellazione retroattiva per il mancato raggiungimento di un minimo reddituale;

9) violazione dell'art. 22 I. n. 21 del 1986 che prevedeva la possibilità di iscrizione facoltativa alla Cassa per chi, pur non avendo continuità nell'esercizio della professione, aveva versato il contributo minimo soggettivo; i primi quattro motivi, il settimo, l'ottavo ed il nono, sono connessi in quanto tutti relativi alla violazione di legge per insussistenza del potere di annullamento della contribuzione, seppure variamente formulati, e per questo devono essere trattati congiuntamente; essi sono infondati, dovendosi dare continuità ai principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte di cassazione, n. 2612 del 2017, e successive decisioni conformi, fra le quali, da ultimo, Cass. n. 14377 del 2020, Cass n. 6299 del 2022;R.g. n. 10126/2017 le Sezioni Unite di questa Corte, a superamento di un contrasto, hanno stabilito, con principi qui condivisi, che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui al D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 3, (ora D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 4), ancorchè quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente; in particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l'esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall'osservanza delle norme generali di cui alla L. n. 241 del 1990 (Cass., Sez.

Un., 1 febbraio 2017, n. 2612; conforme, in precedenza, Cass.13 novembre 2013, n. 25526); secondo l'indirizzo giurisprudenziale accolto, la potestà esclusiva del Consiglio dell'ordine in merito alla cancellazione per incompatibilità riguarda solo l'aspetto afferente l'esercizio della professione, mentre quella attribuita alla Cassa previdenza è finalizzata a verificare uno dei presupposti per il riconoscimento di un trattamento pensionistico e, segnatamente, quello riguardante l'avvenuto esercizio legittimo della professione; ove si ritenesse che il potere di cancellazione fosse di esclusiva attribuzione dei Consigli dell'Ordine, nei casi in cui sia già venuta meno l'iscrizione all'Ordine medesimo, sarebbe preclusa la possibilità di verificare il legittimo e continuativo esercizio della professione, requisito, questo che costituisce titolo non solo per l'iscrizione all'Albo ma anche alla Cassa previdenza; si ritiene, peraltro, che il potere della Cassa di verifica dell'esercizio della professione di cui alla L. n. 21 del 1986, art. 22, comma 3, deve ritenersi esteso anche al potere di verifica del legittimo esercizio della professione R.g. n. 10126/2017 medesima anche sotto l'aspetto della valutazione dell'esistenza o meno di cause di incompatibilità, altrimenti si snaturerebbe la portata del precedente L. n. 21 del 1986, art. 20, che dispone che la Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni.

La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta; tale potere deve essere inteso come ampio potere di verifica della legittimità dell'iscrizione alla Cassa, compresa l'assenza di cause di incompatibilità ed ulteriore riscontro dell'esistenza del potere della Cassa di verificare la legittimità dell'esercizio della professione di commercialista è stato anche individuato nella più volte citata L. n. 21 del 1986, art. 22, comma 3, che consente l'accertamento dei presupposti "periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali"; tale orientamento, preferito dalle citate Sezioni Unite, risponde anche ad una interpretazione costituzionalmente orientata e si è rilevato che, come affermato da Corte Costituzionale n. 420/1988, l'art. 38 Cost., comma 2, non può estendere la propria funzione di garanzia anche nei confronti di attività svolte in violazione di legge e, specificamente, delle norme poste a tutela dell'interesse generale alla continuità ed all'obiettività di una professione. (Cass. sez. lav., 25 gennaio 1988, n. 618;

Cass. sez. lav., 4 aprile 2003, n. 5344; Cass. sez. lav., 13 novembre 2013, n. 25526; Cass. sez. lav., 12 novembre 2014, n. 24140); per tali aspetti, dunque, la sentenza impugnata è conforme ai riferiti principi; il quinto motivo, che denuncia l'omessa pronuncia sul concreto accertamento della carenza di continuità nell'esercizio della professione, in presenza di espresso capo d'impugnazione ritualmente riportato in seno al ricorso per cassazione e delle prove documentali offerte in tal senso, è invece fondato;R.g. n. 10126/2017 la sentenza impugnata ha infatti del tutto omesso l'accertamento in concreto della effettiva sussistenza del mancato esercizio dell'attività professionale, considerato come presupposto fattuale della disposta cancellazione; non vi è dubbio, quindi, che per tale aspetto si configuri una omessa pronuncia, ritualmente denunciata ai sensi del n.

4) dell'art. 360, primo comma, c.p.c. con sufficiente specificità quanto alla esatta individuazione del momento dell'iter processuale in cui la questione fu posta, che comporta la cassazione, per questo aspetto della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d'appello di Messina in diversa composizione, al fine di accertare l'effettiva sussistenza del presupposto in fatto, relativo alla continuità dell'esercizio della professione nel periodo considerato; ciò in applicazione del principio (vd. tra le altre Cass. n. 3754 del 2003) secondo il quale la iscrizione all'albo ed il versamento del contributo fisso hanno valore di presunzione semplice in ordine alla prova dell'esercizio dell'attività professionale.

Il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di documentazione proveniente dall'interessato in risposta a richiesta di chiarimenti sull'esercizio della professione, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro, per il periodo regolato dall'art. 2 della legge n. 100 del 1963, dell'esistenza dell'iscrizione nell'albo e del pagamento del contributo fisso, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa"; resta quindi assorbito il sesto motivo; in definitiva, accolto il quinto motivo ed assorbito il sesto, rigettati tutti gli altri motivi, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto e rigettati tutti gli altri, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello R.g. n. 10126/2017 di Messina in diversa composizione, anche per le spe