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Ordinanza — n. 29533/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; professional pension fund regulations interpreted under civil code canons, not as law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29533/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by INARCASSA inadmissible, upholding the lower court's rejection of Roberto Mortarino's pension claim. The court reasoned that INARCASSA's internal regulations regarding pension eligibility and professional cancellation deadlines are expressions of mutual aid autonomy rather than binding laws subject to the strict interpretation of Article 12 of the Civil Code. Consequently, the appellate court's interpretation of these regulations based on civil code canons of good faith and good faith was deemed correct and not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 12 c.c.; Art. 1363 c.c. et seq.: Regulations of professional pension funds are expressions of organizational autonomy and must be interpreted according to civil code canons, not as laws subject to Article 12 of the Civil Code.

Parole chiave

Generato dall'IA
professional pension funds regulatory autonomy interpretation canons civil code good faith inadmissible appeal mutual aid organizations pension eligibility età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 c.c.
18.3 del Regolamento e dell'art. 12 delle disp.
Art. 1363 c.c. et seq.
Art. 360 c.p.c., n. 3
ai sensi dell'art. 360, primo comma n.
Art. 360 c.p.c., n. 5
ai sensi dell'art. 360, primo comma n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L.
artt. 1363 c.c
16848/2016 considerazione della natura delle casse di mutualità e fondi previdenziali); alla stregua di quanto ora detto, quindi, le suddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1363 c.c.
art. 360 c.p
e segg., sicché è denunziabile in Cassazione ex art. 360 c.p.c., primo comma n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24202 del 2009
Cass. n. 5287 del 2018
n.24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del 2018); similmente agli atti emanati da soggetti di riferimento di categorie professionali ( ad es.
Cass. n. 6762 del 1982
già Cass. n. 6762 del 1982 in r.g.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 16848-2016 proposto da: INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORGAGNI 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, che la rappresenta e difende; 2022 - ricorrente - 1827 contro MORTARINO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO FALETTI, ROBERTA VOTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 115/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/04/2016 R.G.N. 578/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. r.g. n. 16848/2016 Rilevato che: la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta da INARCASSA (da ora in avanti Cassa) nei confronti di Roberto Mortarino, avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, con decorrenza dal 20 giugno 2014, il diritto dello stesso Mortarino alla pensione di anzianità ai sensi della disciplina transitoria prevista dall'art. 18.3 del Regolamento INARCASSA 2012; infatti, il Mortarino, nato il 13 maggio 1954 ed iscritto alla Cassa dal 1986 al 27 febbraio 2015, aveva riscattato !a contribuzione relativa al servizio militare espletato ed al corso di laurea, per cui fruiva della previsione citata secondo la quale la pensione di anzianità continua ad essere garantita a chi ha maturato, alla data del 5 marzo 2010, almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni, con acquisizione del diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA; la Corte territoriale, quanto alla previsione secondo cui "la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori doveva avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza", ha ritenuto di confermare la lettura della disposizione regolamentare adottata dal primo giudice, facendo dipendere il decorso del relativo termine dalla circostanza che la domanda sia stata in effetti accolta; nel caso di specie, la comunicazione dell'accoglimento era avvenuta il 28 maggio 2015 e la cancellazione era stata richiesta il 18 novembre 2015; inoltre, la contribuzione sulla quale il Mortarino poteva contare ( considerando i periodi riscattati) era in effetti pari a trenta anni e non aveva rilievo il dato temporale della iscrizione alla Cassa per il medesimo periodo, che era richiesto ai fini del paragrafo successivo r.g. n. 16848/2016 del medesimo comma; inoltre, doveva ritenersi irrilevante, al fine della integrazione del requisito contributivo, la tardiva ricongiunzione di 106 giornate contributive; avverso tale sentenza; ricorre per cassazione la Cassa sulla base di tre motivi:

1) ai sensi dell'art. 360, primo comma n.

3) c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 18.3 del Regolamento e dell'art. 12 delle disp. prel. al c.c. per aver interpretato contra legem la disposizione, essendosi il Mortarino cancellato dall'albo oltre i sei mesi dalla presentazione della domanda;

2) ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, posto che il professionista era iscritto all'albo degli architetti dal 4 settembre 1986 e quindi non poteva considerarsi, ai fini dell'anzianità contributiva, come esistente l'iscrizione per l' intero anno 1986;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 18.3 del Regolamento e dell'art. 12 delle disp. prel. al c.c. per aver interpretato il primo periodo della disposizione in modo da scindere il concetto di anzianità contributiva da quello di anzianità di iscrizione, con l'effetto di ritenere integrata l'anzianità richiesta dalla disposizione in assenza della necessaria anzianità; Roberto Mortarino resiste con controricorso e successiva memoria; il primo ed il terzo motivo, con i quali si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 18. 3 del Regolamento della Cassa, vanno esaminati congiuntamente in ragione del fatto che entrambi utilizzano quale dato normativo violato una disposizione regolamentare della Cassa e criticano la sentenza perché ne avrebbe dato una interpretazione, secondo i canoni di interpretazione fissati dalle disposizioni preliminari al codice civile, contra legem; l'interpretazione che la Corte di merito ha dato del Regolamento recante la disciplina della prestazione previdenziale invocata, non è stata idoneamente impugnata trattandosi di normativa che non ha r.g. n. 16848/2016 valore regolamentare in senso proprio (cioè ex art. 1, n. 2, prel. c.c.), bensì natura negoziale, indipendentemente dalla successiva approvazione con decreto ministeriale; rispetto a tale interpretazione il sindacato di legittimità è limitato all'evenienza in cui venga dedotta una qualche violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (così, da ult., Cass. n.31000/2019); in particolare, questa Corte di cassazione ha già affermato che (Cass.n. 10866/2020; 27541 del 2020) in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 509/1994, recante attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, I. n. 537/1993, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (tra i quali la Cassa ricorrente), e della connessa delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari, la determinazione della relativa disciplina è stata affidata dalla legge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass. n.24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del 2018); similmente agli atti emanati da soggetti di riferimento di categorie professionali ( ad es. i codici deontologici predisposti dagli Ordini professionali) anche le normative regolamentari delle Casse di previdenza professionali, se non recepite direttamente da una norma di legge, non hanno né la natura né le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all'art. 12 delle preleggi, ma sono espressione dei poteri di autorganizzazione degli enti medesimi ( in tal senso proprio, vd. già Cass. n. 6762 del 1982 in r.g. n. 16848/2016 considerazione della natura delle casse di mutualità e fondi previdenziali); alla stregua di quanto ora detto, quindi, le suddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1363 c.c. e segg., sicché è denunziabile in Cassazione ex art. 360 c.p.c., primo comma n. 3 ) la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni - con la specifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi - oltre che il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 non riscontrabile allorquando - come nel caso di specie - si intenda far prevalere sulla coerente interpretazione seguita nel giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente;

è poi infondata la denuncia di omessa valutazione di fatto storico relativo alla anzianità contributiva e di iscrizione, giacché la Corte di merito non ha omesso di valutare il fatto storico della iscrizione alla Cassa a partire dal 4 settembre 1986 e non dall'inizio dello stesso anno, ma, pur considerando la circostanza, ha interpretato la disposizione regolamentare in modo difforme rispetto a quello suggerito dalla ricorrente; pertanto, la censura, come per i precedenti motivi, finisce per aggredire in modo inammissibile l'interpretazione della disposizione regolamentare e non la motivazione dell'accertamento in fatto posto a base dell'interpretazione adottata; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese r.g. n. 16848/2016 forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p