Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29530/2022 — snciv Generato dall'IA

INPS social security claim dismissed due to two-year statute of limitations not applying to pension funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29530/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's decision declaring INPS time-barred from claiming unpaid social contributions. INPS argued the two-year limitation period in D.Lgs. 276/2003 applied to pension funds, while the cooperative social company contended the claim was expired. The court ruled that this limitation period does not apply to pension funds, which are instead governed by the statute of limitations, thereby overturning the dismissal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; Art. 2964, 2966, 2967 c.c.: The two-year limitation period for the contractor's liability does not apply to pension funds, which are subject only to the general statute of limitations.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions statute of limitations pension funds liability contractor responsibility time bar dismissal D.Lgs 276/2003 Corte di Cassazione debito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003
che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs.
Art. 6, commi 1-2, D.Lgs. n. 251/2004
276/2003, per come rispettivamente modificato dall'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall'art.
Art. 1, comma 911, I. n. 296/2006
251/2004, e dall'art. 1, comma 911, I.
Art. 2964, 2966, 2967 c.c.
Art. 21, D.L. n. 5/2012
276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv.
art. 378 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18004 del 2019
Cass. n. 41373 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11983-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - ricorrenti - contro SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MONICA BINELLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 701/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 1105/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.11.2015, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'INPS decaduto dal diritto di chiedere alla società cooperativa sociale Interactive i contributi omessi in danno di talune lavoratrici dipendenti dell'appaltatrice cooperativa "La Rosa del Deserto" per il periodo compreso tra i mesi di settembre-novembre 2008 e febbraio-luglio 2009; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che la società cooperativa sociale Interactive ha resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall'art. 1, comma 911, I. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, entro cui l'appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all'appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall'appaltatore; che, con il secondo motivo (proposto in subordine), l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall'art. 1, comma 911, I. n. 296/2006, nonché degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'irrilevanza, al fine di impedire la decadenza, della notifica all'odierna controricorrente del verbale ispettivo, intervenuta un anno dopo la conclusione dell'appalto; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass.nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali uniformati all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che esaminerà anche le questioni assorbite di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c.; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. {( y Così deciso in Roma, nell'adunan