Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing, ruling the appeal was notified after the six-month statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was notified to the court after the expiration of the six-month statutory deadline for challenging the appellate judgment. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the home sellers' agency relationship, citing exclusive representation and high sales figures as evidence, while the respondent contested the appeal's timeliness. The court rejected the substantive arguments but held that procedural rules regarding the filing deadline were strictly observed, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 46, co. 17; Art. 58, co. 1 of Law n. 69/09: An appeal is inadmissible if the notification to the Court of Cassation occurs after the expiration of the six-month period prescribed for challenging the appellate judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12809-2016 proposto da: FONDAZIONE ENASARCO - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro BOFROST* DISTRIBUZIONE V S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOC.UNIPERSONALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO FRAZZINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2539/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2015 R.G.N. 3511/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Fondazione Enasarco nei confronti di Bofrost* Distribuzione V srl per omessi contributi relativi a pretesi contratti di agenzia stipulati tra la società e vari suoi incaricati di effettuare vendite a domicilio. La Corte d'appello, dopo aver premesso che il venditore a domicilio di cui alla I. n.173/05 può essere tale in forza di una varietà di tipologie contrattuali e non solo in base a un contratto di agenzia con la società per cui lavora, riteneva che nel caso di specie i venditori della Bofrost* non avessero, come invece accade in caso di agenzia, l'obbligo contrattuale di svolgere attività promozionale in favore della società. Contro la sentenza, Fondazione Enasarco ricorre per due motivi. Bofrost* Distribuzione V srl resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato contestando la quantificazione dei contributi e delle sanzioni operata dalla Fondazione. Ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1742 ss. c.c., degli artt.1, 3 e 4 I. n.173/05, dell'art.69, co.5 bis d. Igs. n.59/10. La Corte avrebbe errato nell'escludere che l'attività dei venditori a domicilio fosse riconducibile al rapporto d'agenzia: l'esame del materiale probatorio versato in causa, tra cui i contratti stipulati tra società e venditori, faceva emergere gli elementi tipici del rapporto d'agenzia. Inoltre, il fatturato di ciascun venditore era superiore al limite di €5000 annui previsto dall'art.3 I. n.173/05, sicché ricorreva un indice presuntivo della riconducibilità dei rapporti al contratto di agenzia.
La Corte non aveva altresì considerato che i venditori operavano in esclusiva per la Bofrost* e che, in base alla I. n.173/05, il rapporto di agenzia può essere escluso solo quando il venditore a domicilio operi per più committenti. È da accogliere l'eccezione svolta dalla controricorrente secondo cui il ricorso è stato notificato oltre il termine dell'art.327 c.p.c. Esso va così dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorso per decreto ingiuntivo fu depositato il 14.10.2009 e il decreto ingiuntivo fu notificato il 24.11.2009, ovvero dopo il 4.7.2009, data di entrata in vigore della I. n.69/09.
Ai sensi degli artt.46, co.17 e 58, co.1 della stessa legge, il termine di impugnazione della sentenza d'appello era di 6 mesi (art.327 c.p.c.). La sentenza d'appello fu pubblicata il 13.5.2015, ma il ricorso per cassazione fu portato alla notifica il 13.5.2016, dunque tardivamente. Le spese del grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, liquidate per il presente grado, in €7000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 Il Presidente Dr. Umberto Berrino DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, II OTT 2°11 IL CANCELLIEBI