Cassation court dismisses appeal against labor appeal dismissal due to missed notification, citing updated case law on procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Social Security Fund's appeal against the dismissal of a labor appeal filed by Cosimo Scutiero. The Fund argued that the lower court erred by dismissing the appeal solely because the appellant failed to notify it, claiming this violated specific civil procedure articles. The court ruled that recent Supreme Court precedents established that missing notification in labor appeals is a valid ground for dismissal, as it harms the opposing party's legitimate expectation of a timely decision, unlike first-instance proceedings where notification merely initiates the debate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101, 159, 162, 291, 350, 421, 433, 434 c.p.c.; In labor appeals, failure to notify the appeal constitutes a valid ground for dismissal as it violates the counterparty's legitimate expectation of a timely judicial decision, overriding previous interpretations that treated such omissions differently.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11028-2016 proposto da: ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL SERAFICO 106, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO D'ANGELO; 2022 - ricorrente - 1833 contro SCUTIERO COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. VENUTI 30, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CRETELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA LANZARA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1306/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/10/2015 R.G.N. 356/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.10.2015, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dall'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Cosimo Scutiero avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Nocera Inferiore gli aveva intimato di pagare somme per contributi omessi e relative sanzioni; che avverso tale pronuncia l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Cosimo Scutiero ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria, con il quale ha preliminarmente rilevato che l'appello proposto dall'odierno ricorrente, prima ancora d'essere improcedibile, per come statuito dai giudici territoriali, sarebbe stato inammissibile per essere spirato il termine breve d'impugnazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo e il secondo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 101, 159, 162, 291, 350, 421, 433 e 434 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., per avere la Corte di merito dichiarato l'improcedibilità dell'appello per omessa notifica del medesimo, senza avvedersi che il principio di diritto espresso sul punto da Cass. S.U. n. 20604 del 2008 era stato superato da Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. n. 1483 del 2015 e, per di più, senza considerare che analoga omissione aveva contraddistinto il giudizio di primo grado, dal momento che l'odierno controricorrente, dopo aver depositato il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei termini di legge, non aveva provveduto a notificarlo unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e nondimeno aveva ottenuto la concessione di altro termine per la notifica; che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale esaminato il merito della lite; che i primi due motivi sono infondati, essendosi chiarito che, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (così espressamente Cass. n. 6159 del 2018, che, nel ribadire al riguardo il principio già espresso da Cass.
S.U. n. 20604 del 2008, ha proprio per ciò escluso che contrari argomenti potessero desumersi dalle successive Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. n. 1483 del 2015); che a diversa soluzione, nel caso di specie, non può certo pervenirsi in relazione al fatto che, secondo la prospettazione di parte ricorrente (per vero affatto priva di specificità e autosufficienza: cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione), l'odierno controricorrente, dopo aver depositato il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei termini di legge, non avrebbe provveduto a notificarlo unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e nondimeno avrebbe ottenuto la concessione di altro termine per la notifica, dal momento che siffatta circostanza, ove effettivamente verificatasi, avrebbe dovuto costituire motivo d'appello avverso la sentenza di primo grado, in ossequio al consolidato principio secondo cui i motivi di impugnazione relativi al giudizio di legittimità devono investire a pena di inammissibilità situazioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame con l'atto di appello e siano quindi comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass. n. 3496 del 1995); che, assorbito logicamente il terzo motivo, il ricorso va conclusivamente rigettato; che, determinando l'infondatezza dei motivi del ricorso la conferma della sentenza impugnata, diviene irrilevante l'esame della diversa questione posta nel controricorso, tenuto altresì conto del fatto che, in difetto di una richiesta anche implicita di cassazione della sentenza impugnata, esso non può valere quale impugnazione incidentale (Cass.nn. 2789 del 1999 e 41008 del 2021); che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell'Avv. Paola Lanzara, dichiaratasi antistataria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s