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Ordinanza — n. 29522/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling fictional contributions must apply to pension quota C, not B.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29522/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Rome Court of Appeal, ordering the lower court to retry the case. INPS argued that fictional contributions should be applied to the pension quota C rather than quota B. The court ruled that fictional contributions must be attributed to the period after December 31, 1994, necessitating the application of the 2% coefficient to quota C instead of the 2.5% for quota B.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3; D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4: fictional contributions must be attributed to the pension quota corresponding to the period of actual cessation of work, specifically after December 31, 1994, requiring the application of the 2% annual yield coefficient to that portion of the pension.

Parole chiave

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fictional contributions pension quota allocation annual yield coefficient INPS pension reform pre-retirement incentives rideterminazione degli alimenti aumento della rendita di invalidità tasso di contribuzione

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3
- deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L.
D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, nr. 11
3 e del D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, nr. 11 per avere la Corte distrettuale riferito l'incremento figurativo alla quota B della pensione e non a quella C, relativa all'anzianità maturata dall'1.1.1995;
art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
con l'unico motivo di ricorso l'Inps - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 12328 del 2018
Cass. nn. 12328 del 2018, 34192 del 2019, 22785 del 2020, 24029 del 2021 ed altre coeve conformi);
Cass. nn. 34192 del 2019
Cass. nn. 22785 del 2020
Cass. nn. 24029 del 2021
Cass. nn. 20496 del 2017
Cass. nn. 11242 del 2019
Cass. nn. 19401 del 2020
Cass. nn. 18170 del 2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21651-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - ricorrente - 2022 contro 1792 LO PRESTI MARIA, SANNIBALE MARCO, SANNIBALE IVANO, nella qualità di eredi di FRANCESCO SANNIBALE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE ROSA, che li rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 286/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 3929/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. - R.G.N.116§0/2016 - FATTO RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del dante causa degli attuali intimati volta alla condanna dell'Inps alle differenze economiche sul trattamento pensionistico, sulla base di una contribuzione di 35 anni;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha imputato l'aumento figurativo o convenzionale dell'anzianità contributiva di cui al D.L. nr. 501 del 1995, art. 4, convertito con L. nr. 11 del 1996, alla quota B) della pensione e a tali anni di incremento ha, pertanto, applicato il coefficiente di rendimento annuo del 2,5%;

3. per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un motivo;

4. resistono, con controricorso, gli eredi di Francesco Sannibale. DIRITTO CONSIDERATO CHE:

5. con l'unico motivo di ricorso l'Inps - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, nr. 11 per avere la Corte distrettuale riferito l'incremento figurativo alla quota B della pensione e non a quella C, relativa all'anzianità maturata dall'1.1.1995;

6. il ricorso è fondato in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte di cassazione in numerose ordinanze (v. Cass. nn. 12328 del 2018, 34192 del 2019, 22785 del 2020, 24029 del 2021 ed altre coeve conformi);

7. come noto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore, si è previsto un incentivo al prepensionamento dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato dal D.L. nr. 501 del 1995, attraverso l'accredito di una contribuzione figurativa in aggiunta al periodo effettivamente lavorato in relazione ad un'anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (ma con effetto altresì sulla misura della prestazione), a valere naturalmente nel momento dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa;

8. vale precisare che la pensione di tale categoria di lavoratori risulta composta di tre quote, ciascuna corrispondente ad un segmento di anzianità contributiva: la quota A, all'anzianità compresa tra la data di decorrenza della copertura assicurativa e il 31.12.92; la quota B, all'anzianità compresa tra il 31.12.92 e il 31.12.94; la quota C, compresa tra il 31.12.94 e la data del pensionamento; i R.G. N21051)/2016 9. la questione controversa riguarda l'individuazione della «quota» cui imputare la maggiorazione contributiva, discendendone l'applicazione di un differente coefficiente di rendimento annuo (del 2,5% per quota A e B, del 2% per quota C);

8. nel dirimere il contrasto, la Corte ha chiarito che, mentre la contribuzione effettiva al 31 dicembre 1994 è considerata solo al fine .di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all'approvazione, il. pensionamento non può che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione va ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva, accreditata nelle more dell'approvazione del piano e fino alla sua attuazione; dunque, l'incremento figurativo deve essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 10 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione in relazione alla platea degli aventi diritto;

9. ne deriva che la maggiorazione contributiva deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994 (v, anche Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019, 19401 del 2020, 18170 del 2020);

10. non essendosi la Corte territoriale attenuta a detto principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che, nel rielaborare i conteggi, si atterrà al suddetto principio di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'ad