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Ordinanza — n. 29520/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29520/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29520/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 30606-2018 proposto da: D'ARAIO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato ROMINA SCARANO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRO GAGLIARDI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESAREBECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1406/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2018 R.G.N. 1206/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 112 c.p; Ordinanza — n. 29520/2022 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESAREBECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1406/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2018 R.G.N. 1206/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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istituto di previdenza diritti di previdenza professionale controversia di sicurezza sociale riesame della rendita AI lite in materia di tariffa arretrati alimentari

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
24103 del 2004); che, conseguentemente, deve escludersi che la Corte di merito, rilevando officiosamente il difetto di domanda amministrativa, sia incorsa in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 30606-2018 proposto da: D'ARAIO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato ROMINA SCARANO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIRO GAGLIARDI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESAREBECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1406/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2018 R.G.N. 1206/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.4.2018, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Anna D'Araio volta a conseguire il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione da parte del Fondo di garanzia in considerazione dell'inadempimento del proprio datore di lavoro non sottoponibile a procedura fallimentare; che avverso tale pronuncia Anna D'Araio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, successivamente illustrate con memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 156 e 157 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito ritenuto l'improponibilità della domanda giudiziale in quanto la domanda amministrativa prodotta in atti non risultava sottoscritta né da lei né dal suo difensore, senza che l'INPS avesse sollevato alcuna eccezione al riguardo e nonostante che fosse incontestato che l'ente l'avesse reputata idonea a incardinare il procedimento amministrativo volto al riconoscimento delle prestazioni per cui è causa (tanto che l'Istituto, con lettera che, tuttavia, non era pervenuta al difensore, aveva chiesto integrarsi la documentazione allegata alla domanda stessa) e tenendo conto, comunque, che l'eventuale carenza di sottoscrizione doveva reputarsi sanata dal successivo corso del procedimento amministrativo;che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 2, I. n. 297/1982, per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse stato comunque adempiuto l'onere di diligenza nella ricerca di beni del datore di lavoro debitore che fossero sottoponibili a esecuzione forzata; che, con riguardo ai primi due motivi di censura, va premesso che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, la preventiva presentazione della domanda amministrativa per il conseguimento di una data prestazione previdenziale costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale si determina l'improponibilità della domanda giudiziaria rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, salvo il giudicato interno (cfr. fra le numerosissime Cass. nn. 5149 del 2004, 20664 del 2011, 19767 del 2017, 6642 del 2020, 10745 del 2022); che è stato al riguardo precisato che, potendo rilevare il comportamento di non contestazione del convenuto solo nei riguardi dei fatti costitutivi della pretesa attorea, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa deve sempre potersi rilevare d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio (v. in tal senso Cass. nn. 11756 del 2004, 26146 del 2010, 4545 del 2018, mentre non ha avuto seguito la diversa opinione manifestata sul punto da Cass. n. 24103 del 2004); che, conseguentemente, deve escludersi che la Corte di merito, rilevando officiosamente il difetto di domanda amministrativa, sia incorsa in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. o del principio di non contestazione; che, concernendo una lacuna che determina la temporanea carenza di giurisdizione (nel senso da ultimo precisato da Cass. n. 10745 del 2022, cit.), deve escludersi che la mancanza di domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione previdenziale poi chiesta in giudizio possa essere oggetto di sanatoria per effetto del compimento di atti differenti (cfr. da ult.

Cass. n. 19767 del 2017, cit.); che, pertanto, i primi due motivi del ricorso debbono reputarsi infondati; che, rimanendo necessariamente assorbito il terzo motivo, il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso