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Ordinanza — n. 29509/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court ruling denying INPS solidarity liability for subcontractor debts under extended labor law interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29509/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision that excluded the INPS from solidary liability for unpaid subcontractor wages. While the INPS successfully argued for solidarity based on an expansive constitutional interpretation of labor laws, the lower court incorrectly applied the two-year statute of limitations to the INPS's claim. The court ruled that the INPS is subject only to the general prescription period, not the specific limitation term, thereby allowing the main appeal but rejecting the incidental counter-claim regarding procedural deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 29 d.lgs. n. 276/2003; Art. 1655 c.c.: The committente is solidarily liable for subcontractor labor debts under an extensive constitutional interpretation, and the specific two-year limitation period does not apply to social security entities, who are governed solely by the general prescription term.

Parole chiave

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solidary liability subcontracting social security statute of limitations labor law prescription period INPS liability diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 29 d.lgs. n. 276/2003
che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs.
Art. 1655 c.c.
276/2003, dell'art. 1655 c.c. e dell'art.
Art. 14 prel. c.c.
Art. 13 comma 6 I. n. 448/1998
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 17, 25 e 37 d.lgs. n. 46/1999
Art. 25 d.lgs. n. 26/1999
46/1999, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'INPS potesse far ricorso alla procedura monitoria in via alternativa rispetto all'iscrizione a ruolo e indipendentemente dalla decadenza di cui all'art. 25, d.lgs.
art. 1655 c.c
276/2003, dell'art. 1655 c.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 254 del 2017
Cass. nn. 25172 del 2019
Cass. n. 6299 del 2020
Cass. nn. 26395 del 2013
fra le numerose Cass. nn. 26395 del 2013, 15327 del 2016, 12025 del 2019), sia che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art.
Cass. n. 15327 del 2016
Cass. n. 12025 del 2019
Cass. nn. 18004 del 2019
Cass. n. 4137 del 2021
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 28338-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti principali - CALZATURIFICIO STRAFFORD S.R.L., in persona del - - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO FERRANTE, ALESSANDRO DI STEFANO; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -ricorrenti pxincIpali-controricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 98/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/05/2016 R.G.N. 1536/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.5.2016, la Corte d'appello di Venezia ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva annullato il decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto a Calzaturificio Strafford s.r.l. di pagare all'INPS somme per contributi omessi dal suo subfornitore Zhao Hong Pong; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Calzaturificio Strafford s.r.l. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo; che l'INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 14 prel. c.c, per avere la Corte di merito ritenuto che il regime di solidarietà di cui all'art. 29 cit. non potesse applicarsi ai rapporti di subfornitura; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, Calzaturificio Strafford s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 6, I. n. 448/1998, e 17, 25 e 37, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'INPS potesse far ricorso alla procedura monitoria in via alternativa rispetto all'iscrizione a ruolo e indipendentemente dalla decadenza di cui all'art. 25, d.lgs. n. 26/1999, cit., e comunque per non avere dichiarato l'INPS decaduto dal diritto di far valere nei suoi confronti i crediti del subfornitore, anche ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, essendo il rapporto cessato oltre due anni prima dalla richiesta di adempimento; che il ricorso principale è fondato, essendosi chiarito, sulla scorta di Corte cost. n. 254 del 2017, che, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 - che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare Ila responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, comunque si realizzi il decentramento produttivo -, il committente deve considerarsi solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore (così Cass. nn. 25172 del 2019 e 6299 del 2020); che, viceversa, il ricorso incidentale è infondato, dovendo ribadirsi sia che la possibilità di iscrizione a ruolo non impedisce agli enti previdenziali l'adito all'autorità giurisdizionale per munirsi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, nemmeno nell'ipotesi in cui sia maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo, non avendo tale decadenza natura sostanziale (cfr. fra le numerose Cass. nn. 26395 del 2013, 15327 del 2016, 12025 del 2019), sia che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'ari. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 4137:3 del 2021); che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello si:esso art. 13.