Italian Court dismisses appeal and orders fees when procedural prerequisites for double contribution are absent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal process extinguished and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant failed to meet the specific procedural prerequisites required to apply the double contribution payment under the relevant administrative decree. Consequently, the court ruled that this exceptional measure, being of a punitive nature, must be interpreted strictly and cannot be extended by analogy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution payment is an exceptional and punitive measure subject to strict interpretation, applicable only to typical cases of rejection or inadmissibility, and cannot be extended by analogy to other procedural situations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro BROCCO DANIELE, LOPARCO CARLO,domiciliati ope legispresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Alba CIVITELLI, Valentina CIVITELLI e Francesca QUADRIO, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 1701/2019della Corte di Appello di Milano pubblicata il 06.11.2019 N.R.G. 373/2019.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma, 14 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI