Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 29492/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of double contribution unification prerequisites and orders costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 29492/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal process extinct and ordered the appellant to pay procedural costs. The court found that the statutory conditions for applying the double contribution unification fee were not met because the appeal was neither rejected nor declared inadmissible. Consequently, the court ruled that this exceptional fee cannot be applied by analogy or extension to other scenarios.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution unification fee is an exceptional and punitive measure subject to strict interpretation, applicable only to typical cases of appeal rejection or inadmissibility declarations, and cannot be extended by analogy.

Parole chiave

Generato dall'IA
double contribution unification strict interpretation rule exceptional punitive measure procedural costs award appeal rejection prerequisite no analogical extension process extinction rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12/11/2015, n. 23175
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o nella causa vertente tra: R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro SALAMINA RENATO FRANCESCO e FARINA MATIA,elettivamente domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Alba CIVITELLI, Valentina CIVITELLI e Francesca QUADRIO, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 429/2020 della Corte di Appello di Milanopubblicata il 03.06.2020 N.R.G. 1237/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma, 7 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI